Ordine del giorno n. 41 collegato al Disegno di legge n. 57 Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26
Oggetto: favorire l’autonomia abitativa dei giovani tramite l’accesso alla casa
Proponenti: MARTINES
Il Consiglio regionale,
PREMESSO l’articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) disciplina la concessione di contributi per interventi attuati dai privati cittadini a condizioni di mercato diretti all’acquisto, alla nuova costruzione, al recupero o all’acquisto con contestuale recupero di unità abitative da destinare a prima casa;
PRESO ATTO che il relativo Regolamento di attuazione (DPReg 144/2016/Pres e ss.mm.ii.) prevede, tra i requisiti per l’accesso al contributo, il possesso, con riferimento al nucleo familiare, di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 non superiore a 30.000,00 euro;
VISTO che all’articolo 9, comma 4, è previsto che in caso di domanda presentata da soggetti che escono dal nucleo familiare di appartenenza, composto da più persone per costituirne uno nuovo, il requisito ISEE è richiesto in capo solo ai soggetti che escono dal nucleo con l’applicazione di una riduzione pari al 20 per cento, o al 30 per cento nel caso in cui i soggetti richiedenti non superano i trentasei anni di età;
CONSIDERATO che il relativo Regolamento di attuazione prevede altresì delle maggiorazioni per i giovani che non abbiano compiuto il tretaseiesimo anno di età;
VALUTATO che l’indicatore ISEE, così valutato, per i soggetti che escono dal nucleo familiare non permette una corretta e puntuale valutazione della reale situazione economica, creando delle distorsioni dipendenti dalla condizione del nucleo familiare e non dalla reale condizione del beneficiario;
Tutto ciò premesso,
IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE
a valutare di innalzare il valore di cui all’articolo 9, comma 4, fino al 40 per cento e, contestualmente, di valutare l’identificazione di una diversa e più puntuale modalità di valutazione della condizione economica di coloro che intendono accedere al contributo prima casa che escono dal nucleo familiare di apparteneza originario.
Firma __________________________________
Presentata alla Presidenza il 24/07/2025
ODG 41 MARTINES autonomia abitativa