FASIOLO: Per la difesa della salute dalle radiazioni emesse da cellulari, tablet, Wi-Fi, Wi.Max, ripetitori e antenne GSM, UMTS, LTE (4G). Ripristino dei valori di attenzione a 6 V/m per i campi elettromagnetici e della misurazione dei valori come media nei 6 minuti di maggior traffico telefonico

Pubblicato il mercoledì 24 Apr 2024

Mozione n.

Oggetto: Per la difesa della salute dalle radiazioni emesse da cellulari, tablet, Wi-Fi, Wi.Max, ripetitori e antenne GSM, UMTS, LTE (4G). Ripristino dei valori di attenzione a 6 V/m per i campi elettromagnetici e della misurazione dei valori come media nei 6 minuti di maggior traffico telefonico

Proponenti: FASIOLO, CARLI, CELOTTI, CONFICONI, COSOLINI, HONSELL, MARTINES, MENTIL, MORETTI, PISANI, POZZO

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
PREMESSO che la diffusione pressoché ubiquitaria di dispositivi per le telecomunicazioni quali cellulari, tablet, computer Wi-Fi, Wi.Max, ripetitori e antenne GSM, UMTS, LTE (4G) nelle abitazioni, nei luoghi di lavoro, nelle università, nelle scuole, negli ospedali e nei luoghi dove si trascorre il tempo libero, non solo è irrazionale perché potrebbe essere sostituita da connessioni via cavo più efficienti e sostenibili, ma comporta seri danni alla salute nonché gravi rischi per la specie umana, compromettendo la capacità riproduttiva, le capacità neuro-cognitive e la conservazione del genoma;
PRESO ATTO che nell’ultimo decennio si sono profusi gli appelli da parte della comunità scientifica per l’adozione di limiti di sicurezza più restrittivi;
PRESO ATTO che l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato nel 2011 la radiofrequenza come “possibile cancerogeno per l’Uomo” in Classe 2B e nuove pubblicazioni scientifiche suggeriscono una classificazione maggiore: uno studio italiano propone di considerare la radiofrequenza “probabile cancerogeno per l’Uomo”, uno studio svedese e uno francese propongono la classificazione come “sicuro cancerogeno per l’Uomo”;
CONSIDERATO che la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europa del 12 luglio 1999 (1999/519/CE), relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, afferma la necessità di proteggere i singoli cittadini dagli effetti negativi certi sulla salute che possono derivare dall’esposizione ai campi elettromagnetici;
CONSIDERATO che la protezione dalle esposizioni è regolamentata in Italia dalla legge 36 del 22 febbraio 2001 <> che ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell’articolo 32 della Costituzione, a promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all’articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell’Unione Europea, e a promuovere l’innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili;
CONSIDERATO che in base all’art. 4 della legge 36/2001 con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 luglio 2003 << Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz>> sono stati fissati i limiti di esposizioni e i relativi valori di attenzione;
CONSIDERATO che il DPCM dell’8 luglio 2003 ha fissato il valore di attenzione e l’obiettivo di qualità a 6 V/m (volt per metro) mentre il limite di esposizione è fissato a 60 V/m per frequenze da 0.1 MHz a 3 MHz, a 20 V/m per frequenze da 3MHz a 3 GHz e a 40 V/m per frequenze da 3 a 300 GHZ. Il valore di attenzione di 6 V/m per il campo elettrico, in particolare, è da applicare per esposizioni in luoghi in cui la permanenza di persone è superiore a 4 ore giornaliere mentre l’obiettivo di qualità di 6 V/m per il campo elettrico è da applicare all’aperto in aree e luoghi intensamente frequentati, dunque praticamente in tutti i contesti urbani;
CONSIDERATO che, ferme restando le vigenti disposizioni contenute nel sopra citato DPCM dell’8 luglio 2003, con la legge 221 del 2012 <> è stata introdotta la modalità di effettuare la rilevazione dei valori come media dei valori nell’arco delle 24 ore, e non più come previsto in precedenza sui 6 minuti nelle ore di maggior traffico telefonico. In questa maniera, data l’ampiezza del periodo su cui viene effettuata la media e per la ragione che di notte il traffico telefonico è scarso, di fatto è possibile che durante il giorno si tocchino picchi di esposizione superiori ai 6 V/m, pur rientrando la media su 24 ore nei limiti fissati per legge;
EVIDENZIATO poi che con l’art. 10 dell’ultima legge sulla concorrenza (legge 30 dicembre 2023, n. 214 <>) si è disposto l’adeguamento (tramite decreto), “alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche”, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, dei parametri attualmente vigenti (limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità) per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. E nel caso in cui, scaduto il termine di 120 giorni, non ci siano ancora specifiche previsioni regolamentari di adeguamento, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti nelle tabelle 2 e 3 dell’allegato B al DPCM 8 luglio 2003, sono in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore pari a 15 V/m, per quanto attiene all’intensità di campo elettrico E;
CONSIDERATO però che i limiti di sicurezza attuali sono obsoleti in quanto tengono conto solo del riscaldamento prodotto dai campi elettromagnetici (effetti termici), mentre importanti effetti biologici avvengono anche per esposizioni a campi elettromagnetici deboli, a livelli non termici;
PRESO ATTO che il problema del conflitto di interessi nella ricerca scientifica e nelle agenzie di salute pubblica condiziona pesantemente le conoscenze sui campi elettromagnetici e che risulta indispensabile selezionare gli studi indipendenti per avere delle valutazioni del rischio efficaci.
Tutto ciò premesso,
IMPEGNA
il Presidente della Regione e la Giunta regionale:
– a sollecitare il Governo in tutte le sedi istituzionali opportune e presso la Conferenza Stato – Regioni a riportare i valori di attenzione per i campi elettromagnetici a quanto previsto inizialmente nel DPCM dell’8 luglio 2003 e cioè a 6 V/m, abrogando l’innalzamento a 15 V/m disposto dalla legge 214/2023;
– a chiedere che la modalità di misurazione di tale valore, che attualmente avviene come media su 24 ore, torni ad essere svolta come media nei 6 minuti nelle ore di maggior traffico telefonico.

Laura Fasiolo, Andrea Carli, Manuela Celotti, Nicola Conficoni, Roberto Cosolini, Furio Honsell, Francesco Martines, Massimo Mentil, Diego Moretti, Marko Pisani, Massimiliano Pozzo

Presentata alla Presidenza il 24/04/2024

1259 - FAS mozione campi elettromagnetici

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Laura Fasiolo

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