INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
Oggetto: Reclutamento temporaneo di professionisti sanitari con qualifiche conseguite all’estero e autorizzazioni all’esercizio in deroga: quanti sono e dove lavorano in Friuli Venezia Giulia?
La sottoscritta Consigliera regionale,
PREMESSO CHE
la grave e ormai strutturale carenza di personale sanitario e sociosanitario rappresenta una delle principali criticità che interessano il Servizio sanitario nazionale e i Servizi sanitari regionali, con particolare riferimento ad alcune professioni e specialità;
nel corso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il legislatore nazionale, al fine di fronteggiare l’eccezionale e urgente necessità di personale sanitario, aveva introdotto, con l’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, una disciplina derogatoria alle ordinarie norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero;
tale disciplina consentiva, in presenza di determinate condizioni, l’esercizio temporaneo delle professioni sanitarie da parte di soggetti in possesso di qualifiche professionali conseguite all’estero, nelle more del riconoscimento ordinario del titolo;
CONSIDERATO CHE
successivamente, preso atto che la carenza di personale sanitario non costituiva più soltanto una conseguenza contingente dell’emergenza pandemica, ma assumeva carattere strutturale e cronico, il legislatore nazionale ha progressivamente prorogato e trasformato tale disciplina, estendendone la finalità al contrasto della grave carenza di personale sanitario e sociosanitario;
in tale prospettiva, l’articolo 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ha previsto, al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e sociosanitario, la possibilità di esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore sociosanitario in deroga alle norme sul riconoscimento delle medesime qualifiche, secondo le procedure previste dall’articolo 13 del decreto-legge n. 18/2020;
successivamente, l’articolo 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, ha ulteriormente disciplinato l’esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero, consentendolo presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore;il medesimo articolo 15 ha previsto che, nelle more dell’adozione delle previste Intese in sede di Conferenza Stato-Regioni e dei relativi provvedimenti attuativi da parte delle
Regioni e delle Province autonome, continuino ad applicarsi le disposizioni recate dall’articolo 13 del decreto-legge n. 18/2020 e dall’articolo 6-bis del decreto-legge n. 105/2021;
EVIDENZIATO CHE
la disciplina nazionale vigente consente attualmente, fino al 31 dicembre 2029, l’esercizio temporaneo dell’attività lavorativa, in deroga alle ordinarie disposizioni sul riconoscimento delle qualifiche professionali, a coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, private o private accreditate una professione medica, sanitaria o un’attività prevista per gli operatori di interesse sanitario, sulla base di una qualifica professionale conseguita all’estero;
tale termine è stato da ultimo prorogato dall’articolo 1, comma 939, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio dello Stato per il 2026), che ha sostituito, all’articolo 15, commi 1 e 4, del decreto-legge n. 34/2023, il termine del 31 dicembre 2027 con quello del 31 dicembre 2029;
la proroga al 2029 discende pertanto direttamente dalla legislazione statale e non necessita, per la sua efficacia nell’ordinamento regionale, di una specifica disposizione della legislazione regionale che ne recepisca il termine;
PRESO ATTO CHE
la Regione Friuli Venezia Giulia aveva già disciplinato l’utilizzo della facoltà prevista dalla normativa nazionale attraverso la deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 3 febbraio 2022, recante disposizioni attuative per il reclutamento temporaneo di professionisti sanitari con qualifiche conseguite all’estero;
la citata DGR n. 134/2022 aveva consentito alle strutture sanitarie pubbliche, alle strutture sanitarie private o accreditate con il SSR e alle strutture sociosanitarie accreditate e convenzionate con il SSR di procedere al reclutamento temporaneo dei professionisti interessati dalla disciplina derogatoria;
RILEVATO CHE
la Regione Friuli Venezia Giulia, nella pagina informativa istituzionale dedicata all’esercizio temporaneo delle professioni sanitarie con titolo conseguito all’estero, continua a fare riferimento alla DGR n. 134/2022 e indica quale termine per l’esercizio temporaneo il 31 dicembre 2027, termine non più coincidente con quello attualmente previsto dalla legislazione statale;
tale disallineamento rende opportuno chiarire se e in quale misura la Regione abbia adeguato le proprie procedure alla sopravvenuta proroga nazionale fino al 31 dicembre 2029 e se il canale di reclutamento previsto dalla DGR n. 134/2022 sia tuttora concretamente utilizzato dalle strutture del SSR;
RIBADITO CHE
la disciplina in esame non consente genericamente alla Regione o alle aziende sanitarie di “assumere medici stranieri senza riconoscimento del titolo”;
essa consente invece, in presenza dei requisiti e delle procedure previste dalla normativa nazionale e regionale, l’esercizio temporaneo dell’attività professionale sulla base di una procedura derogatoria rispetto al procedimento ordinario di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero, con specifici obblighi e verifiche a carico dei soggetti interessati e delle strutture presso le quali l’attività viene svolta;
appare pertanto particolarmente importante, anche sotto il profilo della sicurezza delle cure e della qualità dell’assistenza, conoscere il numero dei professionisti che operano in Friuli Venezia Giulia attraverso tale istituto, le professioni esercitate, le strutture presso le quali sono impiegati e le procedure attraverso le quali è stata verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa;
Tutto ciò premesso,
INTERROGA l’Assessore competente per sapere:
1. quanti siano, alla data odierna, i professionisti sanitari e sociosanitari che operano in Friuli Venezia Giulia avvalendosi dell’istituto dell’esercizio temporaneo in deroga previsto dalla normativa nazionale richiamata in premessa e dalla DGR n. 134/2022;
2. quali siano le professioni esercitate dai predetti professionisti, specificando, per ciascuna professione, il relativo numero;
3. quali siano i Paesi nei quali sono state conseguite le relative qualifiche professionali e, ove disponibile, il numero di professionisti per ciascun Paese di provenienza;
4. presso quali strutture sanitarie e sociosanitarie del Friuli Venezia Giulia i predetti professionisti risultino attualmente impiegati, distinguendo tra strutture pubbliche, strutture private o accreditate con il SSR e strutture sociosanitarie accreditate e convenzionate con il SSR;
5. se la Regione disponga di un registro, elenco o altra forma di monitoraggio regionale dei professionisti autorizzati all’esercizio in deroga e, in caso affermativo, con quale frequenza vengano aggiornati e nel contempo verificate le procedure finalizzate alla predetta autorizzazione;
6. se la Regione ritenga tuttora direttamente utilizzabile la DGR n. 134/2022 alla luce della proroga della disciplina nazionale fino al 31 dicembre 2029 e, in caso affermativo, se le strutture del SSR possano continuare ad avvalersene senza l’adozione di una nuova deliberazione della Giunta regionale;
7. se la Regione ritenga che la DGR n. 134/2022 sia rispondente alle previsioni normative sovraordinate nella parte in cui:
1) autorizza le strutture sanitarie pubbliche, private o accreditate con il SSR, le strutture sociosanitarie accreditate e convenzionate con il SSR a procedere al reclutamento temporaneo di professionisti sanitari, ai sensi del combinato disposto dell’art.13 del D.L. 18/2020 e dell’art.6-bis del D.L. 105/2021,
2) statuisce che le strutture sanitarie pubbliche, private o accreditate con il SSR, le strutture sociosanitarie accreditate e convenzionate con il SSR, che intendono instaurare un rapporto di lavoro con i soggetti di cui al punto che precede, debbano verificare preliminarmente il possesso dei requisiti di cui al punto stesso, attraverso l’acquisizione della documentazione corrispondente, fermo restando ogni altro limite di legge.
Manuela Celotti
Presentata alla Presidenza il giorno 08.09.2026
4912 - CEL IRO reclutamento temporaneo professionisti sanitari