CELOTTI: Parificare l’uso dei congedi parentali all’interno del Comparto unico

Pubblicato il venerdì 25 Lug 2025

Ordine del giorno n. 76 collegato al Disegno di legge n. 57 Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26

Oggetto: Parificare l’uso dei congedi parentali all’interno del Comparto unico

Proponenti: CELOTTI

Il Consiglio regionale,
PREMESSO che:
– la materia dei congedi parentali è regolata dal DLGS 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”;
– l’art. 32 del DLGS 151/2001 vigente prevede che “Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2” (ovvero “Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi”); nell’ambito del predetto limite il diritto di astenersi dal lavoro compete alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi o al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2 sopra riportato;
– l’art. 34 del DLGS 151/2001 vigente norma la fruizione dei periodi di congedo previsti fino al dodicesimo anno di età del figlio, differenziati per indenità di retribuzione per gli aventi diritto e regolando anche la relativa materia contributiva e previdenziale;
PREMESSO altresì che:
– nel CCRL area non dirigenti, quadriennio 1998-01, all’art. 10 sono regolati i congedi parentali;
– nel CCRL area non dirigenti, quadriennio 2002-05, biennio economico 2004-2005, all’art. 20 è riportato il rimando della fruizione dei congedi parentali al DLGS 151/2001 solo ed esclusivamente per il personale degli enti locali del comparto unico;
RITENUTO che vada superato il diverso trattamento giuridico in materia di congedi parentali tra personale regionale e personale degli enti locali, estendendo anche al personale regionale la fruizione dei congedi parentali secondo quanto previsto dal DLGS 151/2001, considerato che il trattamento economico è il medesimo.
Tutto ciò premesso,
IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE
a valutare di dare corso al percorso di parificazione nell’utilizzo dei congedi parentali all’interno del Comparto unico fra dipendenti regionali e degli Enti Locali.

Firma __________________________________

Presentata alla Presidenza il 24/07/2025

ODG 76 CELOTTI congedi parentali

Ne parlano

Manuela Celotti

Ne parlano

Manuela Celotti
Manuela Celotti

Articoli correlati…