INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
OGGETTO: Sentenza di Pordenone n. 503/2025: quando le prestazioni socio-assistenziali sono inscindibili da quelle sanitarie il costo delle stesse è a carico del Servizio Sanitario Regionale. Come intende muoversi la Giunta Regionale?
PREMESSO che il Tribunale di Pordenone, con la recente sentenza n. 503/2025, ha nuovamente affermato un principio giuridico ormai consolidato a livello nazionale: nelle situazioni in cui le prestazioni socio-assistenziali fornite in RSA risultano inscindibili dalle prestazioni sanitarie, l’intero costo è a carico del Servizio Sanitario Nazionale/Regionale, senza possibilità di compartecipazione economica da parte dell’utente o dei suoi familiari;
CONSIDERATO che:
• tale principio discende da un quadro normativo preciso, che comprende in particolare l’art. 3-septies del D.Lgs. 502/1992, che definisce le prestazioni sociosanitarie integrate, l’art. 30 della legge 730/1983 e i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) quali diritti civili e sociali inderogabili ai sensi dell’art. 117 della Costituzione;
• in base a tale impianto normativo, non è ammissibile una ripartizione dei costi tra “quota sanitaria” e “quota assistenziale” quando il percorso assistenziale del paziente richiede un trattamento terapeutico unitario e personalizzato;
RILEVATO che
• la giurisprudenza della Corte di Cassazione, a partire dalla sentenza n. 4558/2012 e in tutte le successive pronunce, ha stabilito che il criterio decisivo per individuare la natura sanitaria della prestazione non è la prevalenza quantitativa delle cure, bensì la loro inscindibilità rispetto agli interventi assistenziali;
• tale giurisprudenza afferma inoltre che, in caso di inscindibilità, la natura sanitaria dell’intero servizio prevale e qualsiasi accordo che imponga rette all’utente è nullo per violazione di norme imperative;
VISTO che la recente sentenza pordenonese ribadisce che l’elemento discriminante è l’esistenza di un piano terapeutico personalizzato, con monitoraggio clinico costante, interventi sanitari ricorrenti, adattamenti terapeutici e un supporto integrato che rende impossibile distinguere e separare la prestazione sanitaria da quella assistenziale;
SOTTOLINEATO in particolare che
• la pronuncia assume una rilevanza decisiva per le Regioni a Statuto Speciale, poiché chiarisce espressamente che:
o i LEA vincolano pienamente anche le Regioni a Statuto Speciale,
o la normativa regionale non può derogare ai principi statali in materia di diritto alla salute,
o la garanzia dell’uniformità nazionale dei diritti sanitari si applica integralmente anche al Friuli Venezia Giulia;
• il Tribunale afferma dunque che il Friuli Venezia Giulia è soggetto agli stessi obblighi delle Regioni ordinarie in materia di integrazione sociosanitaria, in quanto si tratta di diritti civili e sociali che, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
APPRESO inoltre che la sentenza in questione non è un caso isolato, ma costituisce l’ennesima conferma di un orientamento ormai univoco della giurisprudenza nazionale, con ricadute significative sulla programmazione regionale, sui rapporti con le RSA e sulla definizione delle rette;
RILEVATO infine che tale orientamento impone al Servizio Sanitario Regionale adeguamenti organizzativi, contabili e gestionali, nonché un aggiornamento delle procedure di valutazione multidimensionale, di presa in carico e di vigilanza sulle strutture, per garantire il rispetto dei LEA e la corretta allocazione degli oneri economici;
Tutto ciò premesso, la sottoscritta Consigliera regionale INTERROGA la giunta regionale per sapere:
1. se la Regione Friuli Venezia Giulia abbia già predisposto – o intenda tempestivamente predisporre – i necessari adeguamenti normativi, organizzativi e procedurali nell’ambito del sistema sanitario regionale e, in particolare, nell’area sociosanitaria, al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi affermati dalla giurisprudenza nazionale e ribaditi dalla sentenza n. 503/2025 del Tribunale di Pordenone;
2. quali siano le stime, anche solo preliminari, delle ricadute economiche per il Servizio Sanitario Regionale derivanti dall’adeguamento alle pronunce giurisprudenziali che stabiliscono l’integrale copertura da parte del SSR delle prestazioni sociosanitarie inscindibilmente connesse a prestazioni sanitarie, con particolare riferimento alle RSA e ai percorsi terapeutici personalizzati per pazienti affetti da patologie cronico-degenerative;
3. se non si ritenga, alla luce del fatto che la spesa per il SSR è a carico del Bilancio della nostra Regione, mentre la spesa sociale è in parte coperta da fondi nazionali, di avviare una urgente interlocuzione con il Governo al fine di richiedere una compensazione dei maggiori oneri che la nostra Regione dovrebbe sostenere per effetto dell’adeguamento alle previsioni della sentenza n. 503/2025 del Tribunale di Pordenone.
Manuela CELOTTI
Diego MORETTI
Presentata alla Presidenza il 09/12/2025
4230 - CEL IRO Sociosanitario Sentenza 10_12_25





