CELOTTI: Garantire la diagnosi dei Disturbi specifici dell’apprendimento nei tempi previsti dalla legge

Pubblicato il martedì 17 Dic 2024

Ordine del giorno n. 17 Collegato al Disegno di legge n. 32

Oggetto: Garantire la diagnosi dei Disturbi specifici dell’apprendimento nei tempi previsti dalla legge

Proponenti: CELOTTI, MORETTI, CARLI, PISANI, RUSSO, COSOLINI, CONFICONI, MARTINES, FASIOLO, MENTIL, POZZO

Il Consiglio regionale,
VISTO l’art. 3 della legge 8 ottobre 2010 n.170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico) che al comma 1 dispone che “La diagnosi dei DSA è effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate”.
CONSIDERATO che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con Legge regionale n. 8 del 9 giugno 2022 al Capo X, art.125 comma 1 (Diagnosi dei DSA) ha stabilito che “Le aziende del Servizio sanitario regionale effettuano le diagnosi e certificazioni relative ai disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) di cui all’articolo 3 della legge 8 ottobre 2010, n. 170 [omissis], entro e non oltre centottanta giorni” e al comma 2 “Qualora non venga rispettato il termine di cui al comma 1, in base al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi di attesa, la Regione, per il tramite della Direzione competente, adotta le misure previste dall’articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 170/2010”.
CONSIDERATA la DGR 1436 del 28 luglio 2011 in materia di accreditamenti sanitari di strutture private per quanto concerne l’area materno infantile, che rimanda a integrazioni regolamentari sino ad ora non emanate.
CONSIDERATO che nella nostra Regione i tempi di attesa per l’avvio del percorso diagnostico attraverso le strutture pubbliche sono molto lunghi, sia rispetto alla prima visita che alle successive; e che questo determina un ulteriore allungamento dei tempi per la refertazione e l’inizio della presa in carico per la riabilitazione (logopedica, neuropsicologica, ecc.).
CONSIDERATO quanto sia urgente agire tempestivamente per garantire il dovuto supporto ai bambini e alle bambine che presentano i disturbi, e che attualmente, viceversa, fra l’emergere della necessità di un approfondimento e l’avvio di un eventuale percorso riabilitativo possono trascorrere anche 24 mesi.
CONSIDERATO che le diverse aziende sanitarie adottano comportamenti diversi rispetto alle diagnosi private, che in alcuni casi vengono asseverate e in altri no.
Tutto ciò premesso,
IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE
a garantire, anche attraverso le procedure relative al Diritto di garanzia per il rispetto dei tempi delle prestazioni che la valutazione e la presa in carico avvenga in tempi brevi, anche attraverso l’accreditamento di strutture e realtà che in questi anni hanno maturato le competenze, o, in alternativa, attraverso la definizione di procedure omogenee per l’asseverazione da parte dell’area materno infantile, dell’età evolutiva e disabilità delle diverse aziende, delle analisi effettuate dai professionisti privati, anche attraverso il rimborso dei costi sostenuti dalle famiglie.

Presentata alla Presidenza il 13/12/2024

2053 - CEL ODG DDL 32 Certificazione DSA_L

Ne parlano

Manuela Celotti

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