INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
OGGETTO: Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per gli ultrasessantacinquenni: soglie di reddito sbagliate, intervenga la Regione
Il sottoscritto Consigliere regionale,
Premesso che l’articolo 8, comma 16 della Legge n. 537/1993 stabiliva l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (CODICE E01) dei cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo (lordo) complessivo non superiore a 70.000.000 di lire e che il successivo Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 11 dicembre 2009 determinava, limitandosi ad una semplice conversione lira-euro in euro 36.151,98 la soglia reddituale per l’accesso all’esenzione;
Considerato che tale conversione, non prendendo in considerazione la necessaria rivalutazione del danaro, ha di fatto creato una stortura rispetto alle intenzioni del Legislatore del 1993 che erano quelle di esentare gli ultrasessantacinquenni con un determinato livello di reddito (entro i 70.000.000 di lire);;
Rilevato tuttavia che, la Regione Friuli Venezia Giulia non può intervenire, per questioni di competenza legislativa, su norme di rango nazionale;
Appreso che, la Regione Lombardia è intervenuta con proprio provvedimento istituendo un codice di esenzione regionale (E05), valido per le ricette specialistiche per gli assistiti ultrasessantacinquenni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo compreso tra 36.151,98 euro e 38.500,00 euro;
Ritenuto che un adeguamento della soglia di esenzione che tenga conto della rivalutazione monetaria ISTAT (per cui, da dati ISTAT i 70.000.000 di lire del 1993 sarebbero oggi 68.724,92 euro) costituisca un’azione di equità sociale;
Considerato inoltre che tale esenzione andrebbe a benefici di persone che per età e reddito si trovano in condizione di fragilità;
INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE
Per sapere se:
• non ritiene doveroso di introdurre anche in Friuli Venezia Giulia un codice di esenzione uguale o simile a quello istituito in Lombardia (E05);
• non ritiene di adeguare tale codice di esenzione alla rivalutazione monetaria determinata dall’ISTAT.
FRANCESCO RUSSO
Trieste, 27 novembre 2024
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