MORETTI: Previsione di una retribuzione minima oraria nei contratti di appalto degli enti pubblici regionali, degli enti locali e dei Comuni del Friuli Venezia Giulia

Mozione n.

Oggetto: Previsione di una retribuzione minima oraria nei contratti di appalto degli enti pubblici regionali, degli enti locali e dei Comuni del Friuli Venezia Giulia

Proponenti: MORETTI, CARLI, CELOTTI, CONFICONI, COSOLINI, FASIOLO, MARTINES, MENTIL, PISANI, POZZO, RUSSO, BULLIAN, CAPOZZI, HONSELL, LIGUORI, MASSOLINO, MORETUZZO, PELLEGRINO, PUTTO

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia
PREMESSO che:
– l’art. 36 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce che “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”;
– la Direttiva (UE) 2022/2041 del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea è stata approvata espressamente “al fine di migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell’Unione, in particolare l’adeguatezza dei salari minimi per i lavoratori al fine di contribuire alla convergenza sociale verso l’alto e alla riduzione delle disuguaglianze retributive, la presente direttiva istituisce un quadro per:
a) l’adeguatezza dei salari minimi legali al fine di conseguire condizioni di vita e di lavoro dignitose;
b) la promozione della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari;
c) il miglioramento dell’accesso effettivo dei lavoratori al diritto alla tutela garantita dal salario minimo ove previsto dal diritto nazionale e/o da contratti collettivi”;
– l’art. 11 del DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), riguardante il principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, prevede al comma 1 che “al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente” e al comma 3 che “gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente”;
PRESO ATTO che l’Italia è uno dei cinque Stati dell’Ue – insieme ad Austria, Danimarca, Finlandia e Svezia – che non ha una legge sul “salario minimo” (nel rispetto della Direttiva UE 2022/2041), mentre in 22 Stati membri esiste una legislazione in materia, e l’introduzione della suddetta Direttiva ha contribuito anche a diminuire il divario salariale tra Stati membri (nel 2020 il salario minimo del Lussemburgo, il più alto di tutti, era sette volte quello bulgaro, il più basso, oggi è poco meno di cinque volte);
CONSIDERATO che, a partire dal 2024, il tema del salario minimo si è concretizzato con diversi atti d’indirizzo, il primo del Comune di Firenze con la Delibera di Giunta comunale n. DIG/2024/00114 del 18 marzo 2024, nonché da parte di diversi Comuni del nostro Paese, tra i quali quelli di Napoli e Siracusa;
CONSIDERATO INOLTRE che anche alcune Regioni si sono mosse in tal senso, chi con apposito provvedimento normativo – la Regione Puglia con la Legge regionale 30 maggio n. 19/2024 (impugnata dal Governo davanti alla Corte Costituzionale) – chi con un atto di indirizzo – la Regione Lazio con la mozione n. 115 approvata all’unanimità dal Consiglio regionale l’11 aprile 2024;
TENUTO CONTO che gli atti d’indirizzo di base impegnano l’ente a indicare in tutte le procedure di gara, coerentemente con l’art. 11 del Codice Appalti, che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni sia applicato il contratto collettivo maggiormente attinente alla attività svolta stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, salvo restando i trattamenti di miglior favore, e in ogni caso a verificare che i contratti indicati nelle procedura di gara prevedano un trattamento economico minimo inderogabile pari a 9 euro l’ora;
PRESO ATTO che la Regione Puglia è stata la prima Regione d’Italia a legiferare in materia con la LR n. 30/2024 “Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Puglia”, la quale stabilisce che “la Regione Puglia, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le Sanitaservice, le agenzie regionali e tutti gli enti strumentali regionali indichino in tutte le procedure di gara, in coerenza con la normativa vigente, che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni sia applicato il contratto collettivo maggiormente attinente all’attività svolta, stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, salvo restando i trattamenti di miglior favore. Inoltre gli stessi soggetti dovranno verificare che i contratti indicati nelle procedure di gara prevedano un trattamento economico minimo inderogabile pari a 9,00 euro l’ora e procedere a verifiche, ai sensi dell’art. 11 del Codice degli Appalti, in caso in cui gli operatori economici dichiarino di applicare, in sede di offerta, un differente contratto collettivo, che tale contratto garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante”;
RITENUTO che affrontare il tema del salario minimo non sia una questione rinviabile, per l’importanza di quanto previsto dall’art. 36 della Costituzione, per il rispetto della Direttiva europea in materia alla quale solo in cinque Stati membri non è stato dato seguito, e per l’attenzione che va rivolta alla dignità dei lavoratori.
Tutto ciò premesso,
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
. a farsi parte attiva presso il Governo ed il Parlamento italiano per sollecitare il recepimento della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea;
. a dare indirizzo ai propri uffici, agli enti ed agenzie regionali e alle aziende sanitarie di applicare l’art. 11 del codice appalti, invitandoli a verificare che i contratti indicati nelle procedure di gara prevedano un trattamento economico minimo inderogabile pari a 9 euro l’ora;
. a sostenere gli enti locali che volessero dare medesimo indirizzo ai propri uffici.

Presentata alla Presidenza il giorno 16/05/2025

2613 - MOR Mozione salario minimo contratti enti pubblici