MORETTI: PDL Norme relative al regime della incompatibilità dei componenti della Giunta regionale

Proposta di Legge n.

Norme relative al regime della incompatibilità dei componenti della Giunta regionale

Presentata dai Consiglieri: Moretti, Moretuzzo, Capozzi, Bullian, Carli, Celotti, Conficoni, Cosolini, Fasiolo, Honsell, Liguori, Martines, Massolino, Mentil, Pellegrino, Pisani, Pozzo, Putto, Russo

Relazione alla Proposta di Legge

Egregio Presidente, Gentili Colleghe e Colleghi,
la presente Proposta di Legge riguarda un intervento normativo di adeguamento del regime delle incompatibilità dei componenti delle Giunte regionali.
Rispetto al doppio ruolo Consigliere/Assessore, ove il regime di incandidabilità e incompatibilità (già normato) dell’ufficio di Consigliere regionale si riverberava anche su quello di Assessore, nel tempo, si è affermata una prassi sempre più articolata per la quale la stragrande maggioranza dei componenti delle Giunte regionali sono assessori esterni, estranei agli eletti nei Consigli dimissionari dagli organi elettivi al conferimento delle deleghe o nel corso del mandato.
Peraltro, in via generale, si è sviluppata la necessità di una più attenta valutazione in tema di conflitto di interesse, particolarmente con riferimento al perimetro dei servizi relativi al sistema Regione/sanità/autonomie locali, comportando la necessità di specificare meglio alcuni passaggi, sia in relazione alla titolarità di cariche (dirigenti e figure apicali in particolare) che rispetto al perimetro di enti e soggetti coinvolti.
È allora evidente che diviene necessario, a garanzia dell’azione della Giunta regionale che è organo esecutivo, non solo confermare l’estensione anche a tali soggetti il regime delle incompatibilità previsto per i componenti del Consiglio regionale, ma prevedere a completamento un sistema di verifica delle ineleggibilità e incompatibilità originarie e sopravvenute e relativo procedimento di contestazione e rimozione.
Naturalmente la circostanza che il conferimento delle deleghe sia atto di assoluta discrezionalità in capo al Presidente della Regione, e non possa applicarsi la disciplina relativa a contestazione e decadenza propria del Consiglio regionale, necessita di investire della fase istruttoria il responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell’Amministrazione regionale e in fase decisoria finale sulla incompatibilità lo stesso Presidente della Regione.
Oggetto della presente Proposta di Legge è quindi la revisione della Legge regionale 29 luglio 2004, n. 21, recante “Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di Consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 12, secondo comma, dello Statuto”.
Entrando nel merito dell’articolato proposto,
– l’articolo 1 definisce i principi della norma;
– l’articolo 2 prevede al comma 1 l’estensione soggettiva dell’incompatibilità anche ai dirigenti e ai soci di controllo diretto e indiretto di società, nonché al comma 2 viene ampliato il perimetro anche alle Società vigilate e controllate anche indirettamente dagli enti di riferimento di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), n. 1) della Legge regionale n. 21/2004;
– l’articolo 3 sostituisce l’articolo 9 della Legge regionale 29 luglio 2004, n. 21 integrando l’attuale normativa con le procedure di verifica di incompatibilità per gli assessori esterni da parte del Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell’Amministrazione regionale;
– l’articolo 4 prevede l’entrata in vigore della norma.

Trieste, 20 marzo 2024

Diego Moretti

Moretuzzo, Capozzi, Bullian, Carli, Celotti, Conficoni, Cosolini, Fasiolo, Honsell, Liguori, Martines, Massolino, Mentil, Pellegrino, Pisani, Pozzo, Putto, Russo

Art. 1
(Principi)

1. La Regione riconosce l’importanza di un corretto sistema di gestione del conflitto di interessi rispetto ai membri della Giunta regionale e del Consiglio regionale, con particolare riguardo al perimetro dei servizi più attinenti all’attività istituzionale. Per tale ragione l’istituto dell’incompatibilità si applica, oltre che ai consiglieri regionali per i quali si continua a prevedere anche l’incandidabilità, anche ai componenti della Giunta regionale che non fanno parte del Consiglio regionale.

Art. 2
(Estensione delle cause di incompatibilità)

1. All’art. 4, comma 1, lett. c) della Legge regionale 29 luglio 2004, n. 21, dopo le parole <>, si aggiungono le parole <<dirigente, socio di controllo diretto o indiretto, >>.
2. All’art. 4, comma 1, lett. c), n. 1), della Legge regionale 29 luglio 2004, n. 21, dopo le parole <>, sono aggiunte le parole <>.

Art. 3
(Procedure di contestazione delle incompatibilità per i componenti della Giunta)

1. L’articolo 9 della Legge regionale 29 luglio 2004, n. 21, è sostituito come segue:
<<1. La presente legge si applica anche ai membri della Giunta regionale che non facciano parte del Consiglio, intendendosi quali cause ostative alla nomina le cause di ineleggibilità di cui agli articoli 2 e 3. 2. Non possono altresì essere nominati assessori: a. i ministri, i viceministri ed i sottosegretari di Stato non parlamentari, gli assessori esterni di altre Regioni, i componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, i presidenti dei Consigli di Province, i presidenti dei Consigli di Comuni, i sindaci di Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti e gli assessori di Province e di Comuni compresi nel territorio della Regione; b. il presidente e il vicepresidente di enti e istituti pubblici la cui nomina o designazione sia di competenza di organi della Regione o di Enti regionali; c. coloro che ricoprono cariche o esercitano funzioni di amministratore, liquidatore, direttore generale o centrale, dirigente, socio di controllo diretto o indiretto, consulente legale o amministrativo con contratto di carattere continuativo, in associazioni, enti, società o imprese: 1) che gestiscono servizi di qualunque genere per conto della Regione o di enti regionali, anche vigilati e del sistema degli enti locali nonché di società controllate anche indirettamente dai sopraddetti enti; 2) che ricevono dalla Regione o da enti regionali in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell’anno il 10 per cento del totale delle entrate dell’ente; d. coloro che ricoprono le cariche o esercitano le funzioni di cui alla lettera c) in enti, istituti, agenzie o aziende soggetti alla vigilanza della Regione; e. coloro che ricoprono le cariche o esercitano le funzioni di cui alla lettera c) in istituti bancari o in società che hanno come scopo prevalente l’esercizio di attività finanziarie, operanti in regione; f. coloro che esercitano il patrocinio professionale o prestano assistenza o consulenza, in qualsiasi forma, a imprese di carattere finanziario o economico in loro vertenze o rapporti di affari con la Regione o con enti regionali; g. coloro che hanno lite pendente, in quanto parte attiva in un procedimento civile o amministrativo o in quanto parte in un procedimento conseguente o promosso a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato, con la Regione o enti regionali; la pendenza di una lite in materia tributaria o concernente la tutela di diritti fondamentali della persona non determina incompatibilità; h. coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati della Regione, ovvero di ente regionale, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione o verso l’ente regionale e non hanno ancora estinto il debito; i. coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione ovvero verso un ente regionale, sono stati legalmente messi in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbiano ricevuto invano notificazione della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione; j. coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o un ente regionale; k. coloro che, nel corso del mandato, vengono a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista all’articolo 2. 3. Le cause ostative di cui ai commi 1 e 2 non hanno effetto se l’interessato le rimuove entro la data della nomina alla carica di assessore. 4. Le ipotesi di cui al comma 2, lettere g) e j), non si applicano per fatti connessi con l’esercizio del mandato. 5. Le norme sopra indicate si applicano anche ai casi di incompatibilità sopravvenuta. 6. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di incompatibilità sia sopravvenuta alla nomina ovvero che esista al momento della nomina o si sia verificata successivamente una causa di incompatibilità, il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell’Amministrazione regionale, con le modalità previste da regolamento interno, contesta al membro della Giunta la sopravvenuta causa di incompatibilità, originaria o sopravvenuta, trasmettendo gli atti al Presidente della Regione. 7. L’Assessore ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere le cause di ineleggibilità o di incompatibilità. 8. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 il Presidente della Regione delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, invita il membro della Giunta a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare. 9. Qualora il membro della Giunta non vi provveda entro i successivi dieci giorni, il Presidente della Regione lo dichiara decaduto da componente della Giunta. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio regionale e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto. 10. Le procedure di cui al presente articolo sono adottate d’ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.>>

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

1137 - MOR PdL Norme relative al regime della incompatibilità dei componenti della Giunta regionale