MORETTI: lo strano incarico del dott. Possamai, Direttore Amministrativo di ASUGI nonostante essere stato messo in quiescenza nel 2024.

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

OGGETTO: lo strano incarico del dott. Possamai, Direttore Amministrativo di ASUGI nonostante essere stato messo in quiescenza nel 2024.

PREMESSO che con Decreto del Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina – ASUGI – n° 198 del 18/2/2020 il dott. Eugenio Possamai è stato nominato ai sensi della normativa allora vigente, Direttore Amministrativo di ASUGI per un periodo di cinque anni;
AVUTA NOTIZIA che, nel corso dell’incarico di cui in premessa, lo stesso è stato collocato in quiescenza dal mese di settembre 2024;
CONSIDERATO che rispetto a tale fattispecie, il Dipartimento della Funzione pubblica, con il parere prot. 00336607 del 28/05/2021 (pubblicato sul sito internet del medesimo Dipartimento in data 14/7/2021) che si basava sulla pronuncia del Consiglio di Stato – Prima Adunanza di Sezione – del 15/1/2020 n. 309/2020 laddove, in relazione al divieto di conferimento di incarichi direttivi a personale in quiescenza, chiariva che il suddetto divieto ex art. 5, comma 9 del Decreto legge n. 95/2012 si applica anche “nell’ipotesi in cui venga conferito incarico ad un soggetto ancora in servizio, per evitare elusioni, al momento della collocazione in quiescenza il rapporto debba trasformarsi in un rapporto a titolo gratuito. Ed invero, ai sensi dell’articolo 5, comma 9, terzo periodo, gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti dello stesso comma 9 sono comunque consentiti a titolo gratuito.”;
ATTESO che con Decreto n. 1 del 3/1/25 il Direttore generale di ASUGI ha provveduto a rinnovare l’incarico di Direttore Amministrativo al dott. Possamai per la durata di cinque anni a decorrere dal 24/2/2025, periodo nel quale il medesimo supererà l’età anagrafica di settant’anni;
RILEVATO come nel Decreto di cui sopra non si menzioni lo status del nominato, atteso che il conferimento dell’incarico in oggetto a persona in quiescenza risulta espressamente vietato dal 2014 ai sensi dell’art. 5 comma 9 del DL n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2015;
CONSIDERATO che le uniche eccezioni ad un conferimento del genere risultano disciplinate dalla circolare n. 6/2014 della Funzione pubblica, così come integrata dalla circolare n. 4/2015, che non prevedono ipotesi di conferimento di incarichi direttivi e dirigenziali a soggetti già in quiescenza;
CONSIDERATO come il caso in questione risulti alquanto anomalo, se non addirittura al limite della correttezza amministrativa, anche perché un eventuale conferimento a titolo gratuito dell’incarico attribuito con il decreto n°1/2025 risulterebbe non possibile in quanto il richiamato articolo 5, comma 9 del DL n. 95/2015 – ferma restando la gratuità – se da un lato ammette il conferimento di incarichi dirigenziali e direttivi per una durata non superiore a due anni – non prorogabili né rinnovabili – dall’altro confligge con la disposizione relativa alla durata minima dell’incarico di Direttore amministrativo di cui all’articolo 3, comma 3 del D.Lgs. n. 171/2016, che dispone che l’incarico in oggetto non può avere durata inferiore a tre anni o superiore a cinque anni;
RICORDATI i compiti del Direttore amministrativo di un’Azienda Sanitaria, attribuiti ope legis dal D.Lgs. n. 502/1992 – art. 3 – (garanzia della legittimità amministrativa degli atti) e dall’articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 (conflitto di interessi).
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Consigliere regionale
INTERROGA il Presidente della Regione per conoscere:
a) se corrisponde al vero che durante l’incarico del dott. Possamai – ex Decreto DG ASUGI n. 198/2020 – sia intervenuta la messa in quiescenza dello stesso;
b) se il proseguimento dell’incarico sino al 23/2/2025 sia avvenuto a titolo gratuito come previsto dalle disposizioni regolamentari e giurisprudenziali richiamate in precedenza, oppure si sia continuata la corresponsione del trattamento economico nella misura prevista dal DPCM n. 502/1995 e smi;
c) se il rinnovo ex Decreto ASUGI n. 1/2025 sia avvenuto come dal citato decreto per cinque anni, con decorrenza 25/2/2025 e con la corresponsione del trattamento economico riconosciuto al Direttore amministrativo;
d) se in caso di erogazione del trattamento economico di cui al punto b), intenda farsi parte attiva per interrompere la ripetizione dell’erogazione del trattamento economico, evitando così il protrarsi di un possibile danno erariale.

DIEGO MORETTI

Trieste, 4 giugno 2025

2664 - MOR IRC incarico direttore amministrativo asugi