COSOLINI: Relazione di minoranza DDL n. 174

Relazione di minoranza sul Disegno di legge n. 174 Istituzione dell’imposta locale sugli immobili

Presentato dalla Giunta regionale il 26 settembre 2022

Egregio Presidente, Gentili Colleghe e Colleghi,
arriva, dopo un percorso durato molti mesi e a distanza di oltre tre anni dalla stipula dell’accordo Tria-Fedriga del 25 febbraio 2019, che ha ridisegnato i rapporti finanziari della Regione con lo Stato, allora per il triennio 2019-21, il testo del DDL di istituzione dell’imposta locale sugli immobili, la cosiddetta “IMU regionale”.
L’accordo, oltre a definire il concorso della Regione alla finanza pubblica, già allora pattuiva che la Regione potesse altresì disciplinare autonomamente i tributi locali comunali di natura immobiliare, definendone le modalità di riscossione e consentendo agli Enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, deduzioni e detrazioni.
Per arrivare alla definizione di questo testo la Giunta ha effettuato molteplici passaggi: ha istituito un Comitato tecnico in materia di tributi locali, un tavolo di Concertazione con annessa cabina di regia e un apposito servizio presso la D.C. AALL, il Servizio tributi locali, distinto dal servizio finanza locale.
Alla fine la norma presenta poche novità rispetto alla disciplina statale, che viene richiamata in alcuni passaggi e ripresa in molti altri, e lascia aperti diversi interrogativi sugli aspetti tecnici di applicazione presso gli enti locali. Se la motivazione era di non fare una rivisitazione radicale della norma rispetto a quella statale per “evitare, nell’immediato, un impatto gestionale o finanziario sui Comuni”, il risultato pieno non è stato ancora raggiunto viste le preoccupazioni degli enti locali, espresse in sede di CAL, su almeno tre temi: fabbricati cat. D, extra gettito e software applicativo per la gestione del nuovo sistema.
La norma infatti prevede di partire con il 1 gennaio 2023, ma con un regime di transitorietà parziale per il 2023 già definito sulla nuova fattispecie dei “fabbricati strumentali all’attività economica”, per permettere un monitoraggio al fine di evitare sorprese di gettito nell’anno di introduzione e quindi presuppone un lavoro a carico degli uffici comunali in questo senso; c’è inoltre il rinvio già definito al 2024 per la determinazione dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, oltretutto con la mancata individuazione dei termini di scadenza della periodicità della determinazione stessa: a nostro avviso andrebbero definiti anche dei vincoli al fine di favorire una chiarezza di intervento e per evitare disuguaglianze sui territori; va inoltre sottolineata la probabile impossibilità di molti enti di dotarsi del nuovo regolamento a far data dall’entrata in vigore, sommata all’incertezza di quegli enti che approveranno il prossimo bilancio di previsione entro il termine del 31/12/2022.
La definizione di vincoli per gli enti locali sarebbe opportuna anche per arrivare ad una mappatura catastale aggiornata e coerente per tutta la regione, nel caso la Regione sia in possesso di dati catastali più aggiornati di quelli dei Comuni, ai quali i Comuni dovrebbero altrimenti spontaneamente allinearsi non avendone ora l’obbligo.
Il tema del gettito rappresenta una delle principali preoccupazioni degli enti locali, perché ancora non è noto il criterio di ripartizione dei 92 milioni a carico degli enti locali, fissati in legge quale quota complessiva di diretta applicazione dell’accordo del 2019, e soprattutto, nonostante le rassicurazioni, rimane la preoccupazione di una possibile futura richiesta di aumento. In più è stato sollevato ancora una volta il tema dell’extra gettito, la cui sperequazione non è totalmente superata, e ci sono enti che legittimamente guardavano alla nuova legge come il momento in cui trovare la soluzione definitiva.
La questione degli applicativi, poi, non è banale, perché si presume che con il 1 gennaio 2023 tutti gli enti dovrebbero avere a disposizione un software compatibile con la banca dati regionale. La gran parte utilizza un software pubblico realizzato da Insiel, società in house regionale, ma diversi enti hanno software di terze parti che andranno aggiornati a carico degli enti stessi: si può ragionevolmente pensare che gli enti più strutturati non avranno problemi, né finanziari né di raccordo con le software house per richiederli, resta invece il dubbio che gli enti più piccoli possano andare in difficoltà, in parte perché non riusciranno ad averli a costi accettabili, in parte perché passeranno al software pubblico ma il personale necessiterà di debita formazione.
Riguardo a quest’ultimo passaggio e al tema della definizione dei nuovi regolamenti, è apprezzabile che ANCI per il tramite della sua costola ComPA si sia resa disponibile a organizzare i momenti formativi e a predisporre una bozza di regolamento che poi gli enti potranno recepire e modificare secondo le proprie esigenze.
In sede di audizioni sono state evidenziate le ricadute della recentissima sentenza della Corte costituzionale in materia di abitazione principale, che dovranno trovare collocazione in questo testo, che al momento segue pedissequamente la norma nazionale.
La definizione di questa norma è quindi certo un passo in avanti ed è perciò importante, anche se all’80% ripresa da quella nazionale, perché reintroduce quel concetto di federalismo fiscale ed autonomia di imposizione che era propria dell’ICI (imposta comunale sugli immobili) al tempo della sua introduzione: la prima vera tassa locale, che poi è stata stravolta e trasformata in tassa dello Stato gestita dai Comuni.
È un passo che a nostro avviso poteva avvenire forse prima, perché ora rischia di rappresentare un momento di debolezza per due ordini di motivi: perché lascia poco tempo agli enti locali per organizzarsi a cavallo del cambio di anno finanziario, con tutto quello che ne consegue, e perché per la fretta di ricuperare a questo punto della legislatura permangono alcuni interrogativi che con questa relazione abbiamo cercato di esporre.
Consapevoli che parte delle risposte necessarie potranno arrivare solo in sede di prima applicazione confidiamo però sul fatto che il lavoro dell’Aula possa comunque aggiungere qualche punto fermo in modo da superare almeno in parte aspetti di incertezza.

Roberto Cosolini

Trieste, 4 novembre 2022

4042 - COS relazione DDL 174 IMU regionale