RUSSO: PDL Modifica all’art. 25 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17

Pubblicato il venerdì 24 Lug 2020

PROPOSTA DI LEGGE N.
 
Modifica all’art. 25 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di autonomia)
   
Presentata dai consiglieri:
RUSSO, DA GIAU, SANTORO, BOLZONELLO, CONFICONI, COSOLINI, IACOP, MORETTI, SHAURLI, LIGUORI, CENTIS, BIDOLI, HONSELL
 
Presentata il 24/07/2020
 

 

Signor Presidente, colleghe Consigliere, colleghi Consiglieri,
 
                la presente Proposta di legge regionale viene sottoposta all’esame di questo Consiglio dopo il non edificante percorso della PDL n.10. Si ritiene opportuno ricordare che il 30 luglio 2018 venne depositata presso gli uffici consiliari la proposta che oggi intendiamo ripresentare e porre nuovamente all’attenzione del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Il testo venne assegnato alla V Commissione consiliare il 2 luglio 2018 e, dopo aver ottenuto il parere favorevole della Commissione Pari Opportunità a inizio settembre 2019, vide la sua illustrazione nella Commissione competente in data 5 settembre 2019. Dopo numerose sollecitazioni mirate a iniziare l’ter d’esame della norma, richieste che purtroppo caddero sempre nel vuoto, i proponenti si videro costretti a chiedere la calendarizzazione della PDL n. 10 all’ordine del giorno dell’aula utilizzando la procedura prevista dall’articolo 102, comma 3 del Regolamento interno del Consiglio. La norma arrivò quindi in aula nella giornata del 22 ottobre 2019, dopo un anno e tre mesi dal suo deposito, venendo però bocciata dalla maggioranza che addusse, come motivazione, l’attesa di una riforma organica della legge elettorale, riforma che, ad oggi, stiamo ancora attendendo.
Negli ultimi anni la partecipazione delle donne alla vita culturale, sociale, ed economica del Paese è fortunatamente aumentata. La presenza femminile nei diversi settori della società ha costituito e costituisce una straordinaria fonte di vitalità e di innovazione per il «sistema Italia», nonostante molto si possa e si debba ancora fare per garantire un’effettiva parità di genere e la piena valorizzazione del “genio femminile”.
Lo stesso non si può, purtroppo dire per la vita politica ed istitumzionale. Nelle recenti rilevazioni del World Economic Forum Gender Gap Index 2017, l’Italia risulta, infatti, collocata nella classifica generale con un umiliante 82° posto su 144 Paesi (con un regresso in un solo anno, peraltro, di ben 32 posti rispetto al comunque sconfortante 50° posto rimediato nella rilevazione immediatamente precedente), vedendosi attribuita alla voce “Political Empowerment” un deludente 46° posto.
È, quindi, evidente l’urgenza di un riequilibrio della rappresentanza, con l’obiettivo di raggiungere una presenza femminile paritaria nei partiti e nelle istituzioni, come da tempo viene richiesto anche a livello di Consiglio d’Europa e di Unione Europea, con diversi documenti che esortano i Paesi membri ad agire con maggiore incisività in questo campo. Muoversi in tale direzione significa dunque voler concretamente adottare – riprendendo il lessico internazionale ed eurounitario in materia di parità di genere – una logica non solo di “empowerment” femminile, ma anche di «gender mainstreaming», espressione con la quale si individua la necessità di un’integrazione sistematica delle priorità e dei bisogni rispettivi di donne ed uomini in tutte le politiche, al fine di promuovere la parità tenendo attivamente conto, già in fase di pianificazione, dei possibili effetti differenziati sulle une e sugli altri delle scelte regolative concretamente adottate.
In materia di rappresentanza, si tratta di un traguardo che può sicuramente essere raggiunto introducendo norme e sanzioni per affermare la presenza femminile sia negli statuti dei partiti, sia nelle leggi elettorali a tutti i livelli, in modo da correggere un gap che affonda le proprie radici anche in ragioni di ordine economico e sociale, e che vede ancora nel nostro Paese le donne in una posizione di maggiore svantaggio. Si tratta, inoltre, di un traguardo necessario, laddove si pensi che, secondo dati riferiti alla fine del 2016, la presenza femminile nelle assemblee regionali italiane si attestava allora in media intorno ad un misero 17,7%, dunque molto distante dalla media registrata a livello UE, pari al 33% (novembre 2016): come è noto, gli esiti delle ultime elezioni regionali collocano il Friuli Venezia Giulia ancora lontanissimo da quest’ultimo obiettivo, che può peraltro intendersi come minimale.
Per questo motivo, proprio alla luce del dato elettorale che ha visto nella nostra Regione solo 7 donne elette sui 49 metri dell’Assemblea, riteniamo sia giunto il momento di introdurre anche nel sistema del FVG la doppia preferenza di genere, modificando, nello specifico, l’articolo 25 della legge regionale 17/2007.
Il legislatore non deve partire da zero; infatti, in materia di c.d. “quote rosa”, nel recente passato si possono registrare alcuni significativi passi avanti, ai fini della piena attuazione del principio della parità di genere, che trova il suo fondamento negli articoli 3 e 51 della Costituzione;  ricordiamo quantomeno due recenti ed importanti leggi: la legge 120/2011, che ha inteso riservare al genere meno rappresentato almeno un terzo dei componenti dei consigli di amministrazione delle società quotate in Borsa e delle società partecipate pubbliche e che nel giro di pochi anni ha già portato ad effetti assai incisivi quanto al riequilibrio di genere nei cda e nei collegi sindacali di tali società, e la legge 215/2012, volta a promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nelle amministrazioni locali che, modificando il sistema elettorale dei Comuni, con l’introduzione della doppia preferenza di genere, ha previsto la possibilità di esprimere due preferenze (anziché una, secondo la normativa previgente) per i candidati a consigliere comunale. Se si sceglie questa possibilità, una preferenza deve riguardare un candidato maschio e l’altra una donna della stessa lista. In caso di mancato rispetto della disposizione, viene annullata la seconda preferenza. Per la verità, a far da battistrada in questa direzione era stata già la Regione Campania, che, con la legge regionale n. 4 del 2009 (articolo 4, comma 3), aveva introdotto l’istituto della doppia preferenza (facoltativa) uomo – donna per l’elezione dei Consiglieri regionali, sperimentandone gli immediati effetti positivi in chiave di riequilibrio di genere nelle elezioni regionali del 2010 (con un aumento della rappresentanza femminile, cresciuta fino al 22%).
Alla luce di questi precedenti e della recente decisione assunta dal Consiglio dei Ministri circa le Regioni Puglia e Liguria, si propone, dunque, di modificare la norma che regola il processo elettorale nel Friuli Venezia Giulia con un meccanismo semplice, lineare, efficace, non coercitivo: ciascun elettore “può” esprimere uno o due voti di preferenza; se ne esprime due, essi dovranno riguardare candidati di genere diverso (maschio-femmina o femmina-maschio), pena l’annullamento della seconda preferenza espressa.
Si rileva come una misura siffatta, oltre a poter favorire l’auspicato riequilibrio, presenti ulteriori caratteristiche positive in termini di impatto, in quanto essa è in grado di radicare negli elettori l’abitudine a scegliere con il proprio voto rappresentanti di sesso sia maschile che femminile, contribuendo così a creare un clima culturale favorevole all’idea che una più equa rappresentanza di genere sia indispensabile alle Istituzioni di un Paese realmente democratico.
Nella consapevolezza che questa proposta rappresenti un passo ulteriore in direzione di una democrazia paritaria, confidiamo che il Consiglio la approvi con la più ampia maggioranza possibile.
 

Art. 1
(Modifica all’art. 25 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17) 

  1. I commi 4 e 5 dell’articolo 25 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, sono così modificati:

<< 4. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza a favore di candidati alla carica di consigliere regionale compresi nella lista votata. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.
5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome del candidato ovvero dei due candidati alla carica di consigliere regionale compresi nella lista per la quale si intende votare>>.

 

PDL modifica art. 25 LR 17-2007

202007241017393

Ne parlano

Nicola Conficoni

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Nicola Conficoni
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