RUSSO: La Regione valorizzi i suoi Amministratori locali

Pubblicato il martedì 15 Ott 2019

Mozione
  
Oggetto: <<La Regione valorizzi i suoi Amministratori locali>>
 
Proponenti: RUSSO, BOLZONELLO, CONFICONI, COSOLINI, DA GIAU, GABROVEC, IACOP, MARSILIO, MORETTI, SANTORO, SHAURLI
 
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia
RICONOSCENDO il ruolo sempre crescente che i Sindaci e gli amministratori locali – in particolare quelli dei piccoli comuni – rivestono nel tessuto regionale, rappresentando un vero e proprio presidio democratico e un apprezzato punto di riferimento alla vita delle comunità, garantendo il buon funzionamento delle Istituzioni più prossime ai cittadini con un carico di lavoro crescente che spesso deve supplire anche a carenze di organico del personale tecnico-amministrativo con crescenti livelli di responsabilità penali e civili;
RICORDATO che, come ribadito dal Capo IV del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, la Repubblica ha il dovere di tutelare ogni cittadino che viene chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali garantendone la disponibilità effettiva di tempo adeguato nonché di servizi, risorse, indennità e rimborsi adeguati;
RICORDATO che quanto previsto dal precitato Capo IV del TUEL trova fondamento nel disposto costituzionale di cui all’articolo 51, il quale recita che “Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. (…) Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro”;
RICORDATO che la legislazione nazionale ha inteso disciplinare, con alcune differenziazioni relative l’estensione demografica degli enti locali, i diritti sanciti dall’articolo 51 della Costituzione con una continua evoluzione normativa che ha visto appena nel 1966 (Legge n. 1078) la nascita di una norma volta a garantire la conservazione del posto di lavoro per i dipendenti pubblici estendendo, con l’approvazione dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970) tale diritto anche ai lavoratori dipendenti del settore privato;
RICORDATO che la Carta Europea dell’autonomia locale, documento europeo recepito nel nostro ordinamento per il tramite della legge 30 dicembre 1989, n. 439, prevede che agli amministratori eletti dalle comunità locali spetti un compenso adeguato alle spese derivanti dall’esercizio del mandato nonché un compenso per i profitti eventualmente persi e una remunerazione per il lavoro svolto;
EVIDENZIATO che nella maggior parte dei paesi europei l’estensione demografica dell’ente locale amministrato è il parametro utilizzato dal legislatore per definire il trattamento economico degli amministratori locali, la cui rideterminazione è spesso indicizzata al costo della vita al fine di mantenere inalterato il valore reale dei trattamenti stessi;
EVIDENZIATO che, a livello nazionale, in tema di indennità degli amministratori locali, trova applicazione l’articolo 82 del TUEL il quale dispone che l’indennità di funzione degli amministratori locali venga stabilita per il tramite di un decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro (oggi Ministero dell’Economia e delle Finanze) seguendo alcuni criteri, tra i quali si ritiene opportuno ricordare quelli riguardanti l’articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti tenendo conto anche delle fluttuazioni stagionali, la definizione di indennità di funzione dedicate agli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni loro assegnate;
RICORDATO che, a seguito della modifica statutaria intervenuta con la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, alla Regione spetta la potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali e, conseguentemente, non trova applicazione in Friuli Venezia Giulia il precitato articolo 82 del TUEL, la Regione ha inteso normare gli aspetti riguardanti le indennità degli amministratori locali, con propri provvedimenti normativi, a partire dalla LR 46/1996 (oggi abrogata);
RICORDATO che la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 “La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.” così come modificata dalla legge regionale 8 marzo 2019, n. 4 “Modifiche alla legge regionale 19/2013 , concernenti le elezioni comunali, alla legge regionale 18/2015 , concernenti le indennità degli amministratori locali, alle leggi regionali 18/2015, 37/2017, 20/2018, 29/2018 e 9/2009, concernenti la sicurezza urbana e la polizia locale, alla legge regionale 29/2018 , concernenti interventi di investimento degli enti locali e i corregionali all'estero, alla legge regionale 41/1996 , concernenti i servizi per le persone con disabilità, nonché disposizioni concernenti il controllo sugli organi delle Unioni territoriali intercomunali.” prevede, all’articolo 41, che alla Regione spetti il compito di tutelare il diritto di ogni cittadino, che dovesse essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni locali, a espletare il proprio mandato;
RICORDATO che il comma 2 dell’articolo 41 appena citato dispone che la misura delle indennità base previste per gli amministratori locali venga determinata, con cadenza biennale, per il tramite di una deliberazione della Giunta regionale e che, come disposto dalle norme transitorie della legge medesima, fino all’adozione di una nuova deliberazione contenente la determinazione delle nuove indennità, continui a trovare applicazione dal DGR 1193/2011;
RICORDATO che, sulla base dei dati forniti dal Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione, statistica e sicurezza sul lavoro della Regione, in Friuli Venezia Giulia risiedono 1.216.853 persone suddivise in:

  • 5 Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
  • 18 Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
  • 37 Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
  • 23 Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti;
  • 84 Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti;
  • 50 Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

EVIDENZIATO che la DGR 1193/2011 prevede che al sindaco spetti un’indennità mensile di funzione come di seguito riportata:
a) nei comuni capoluogo di provincia euro 5.052;
b) nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti euro 3.677;
c) nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 abitanti e 20.000 abitanti euro 2.893;
d) nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti euro 1.945;
e) nei comuni con popolazione compresa tra 3001 e 5000 abitanti euro 1.691;
f) nei comuni con popolazione compresa tra 1001 e 3.000 abitanti euro 1.333;
g) nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti euro 893.
FATTE SALVE tutte le altre disposizioni previste dalla DGR 1193/2011 inerenti le possibilità di maggiorazione delle indennità soprariportate nonché le misure riguardanti la determinazione delle indennità attribuibili agli assessori;
impegna la Giunta regionale
– ad incrementare le indennità previste dalla precitata Delibera con un meccanismo che riconosca in particolare le esigenze dei comuni più piccoli segnalando inoltre alla Giunta la necessità di non far pesare sulle già fragili finanze comunali tale incremento, assumendo a carico del bilancio regionale i maggiori oneri. 
 
Trieste, 15 ottobre 2019

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Ne parlano

Nicola Conficoni

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