PDLN Modifiche alla Legge 23 marzo 2016, n. 41 sull’introduzione della perseguibilità d’ufficio per le lesioni personali stradali gravi e gravissime

Pubblicato il martedì 02 Ott 2018

PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE
 
Presentata dai Consiglieri:
MORETTI, RUSSO, IACOP, BOLZONELLO, COSOLINI, CONFICONI, MARSILIO, SANTORO, DA GIAU, GABROVEC, SHAURLI
  
<< Modifiche alla Legge 23 marzo 2016, n. 41 sull’introduzione della perseguibilità d’ufficio per le lesioni personali stradali gravi e gravissime (art. 590-bis del codice penale) >>
 
Presentata il 2 ottobre 2018

Ai sensi dell’articolo 26 dello Statuto regionale
 

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,
 
recentemente, con la legge 23 marzo 2016, n. 41, il legislatore nazionale ha voluto introdurre nel nostro ordinamento, per rendere più evidente la gravità di alcuni tipi di incidenti che accadono, purtroppo, ogni giorno sulle strade italiane, e per rafforzare e rendere più efficaci le norme del codice penale, la fattispecie di reato dell’omicidio stradale e delle lesioni personali stradali gravi o gravissime, sanzionando in misura ancor maggiore i casi di colpa grave nella circolazione stradale ed introducendo la perseguibilità d’ufficio per le lesioni personali stradali gravi o gravissime.
L’analisi dei dati Istat del 2016-2017 mostra come nel 2017 sono stati 174.933 gli incidenti stradali con lesioni a persone in Italia, in leggero calo rispetto al 2016, con 3.378 vittime (morti entro 30 giorni dall’evento) e 246.750 feriti. Il numero dei morti quindi torna a crescere rispetto al 2016 (+95 unità, pari a +2,9%) dopo la riduzione registrata l’anno precedente, in un quadro però che vede nel 2017 (dati ACI) aumentare le prime iscrizioni di veicoli (+7% rispetto al 2016) e in generale il parco veicolare (+1,7%), e crescere anche le percorrenze autostradali (+2,2%, con oltre 84 miliardi di km percorsi).
I mesi estivi, quelli in cui puntualmente ci sono i picchi di traffico, per la movimentazione turistica che si aggiunge a quella ordinaria, sono i mesi con i numeri di incidenti più elevati, in particolare agosto, mentre le prime cause di incidentalità sono distrazione, mancata precedenza e velocità elevata.
In questo quadro succede molto spesso, tuttavia, che la procedibilità d’ufficio del reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, anche per l’ipotesi non aggravata di cui al primo comma dell’articolo 590-bis del codice penale, comporta l’inizio di procedimenti penali per fatti per i quali non vi è alcuna volontà della vittima di procedere, in quanto non vi è stata alcuna querela da parte della vittima e nella maggioranza dei casi è già stata risarcita dall’assicurazione e il conducente del veicolo che ha causato l’incidente ha compilato una constatazione amichevole con la persona che ha subìto lesioni.
Fattispecie molto diversa dai casi in cui il conducente colpevole dell’incidente è stato trovato in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica da stupefacenti, o per altre situazioni di particolare gravità della colpa (velocità molto elevata, attraversamento con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversioni di marcia ove vietato, ecc.), guidava senza patente o con patente sospesa/revocata, veicolo senza assicurazione.
Lo stesso Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Trieste, intervenendo all’Assemblea per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2018, così denunciava: “Il marginale effetto deflattivo derivante dalle riforme del 2016 è stato poi ampiamente compensato dalla successiva normativa sul così detto “omicidio stradale”. Il condivisibile inasprimento delle pene voluto dal legislatore, sulla spinta sacrosanta delle associazioni delle vittime, conseguente spesso ad una plateale mala gestio delle norme precedenti da parte dei giudici, ha però comportato un forte aggravio dell’attività delle Forze dell’ordine e delle Procure nell’accertamento dei reati. E’ risultato necessario emettere circolari operative di dettaglio per chiarire e coordinare l’attività della polizia giudiziaria. I reati di lesioni gravi e gravissime e di omicidio colposo conseguenti alla circolazione stradale, che spesso vedono tra le vittime anche giovanissimi, sebbene risultino numericamente in calo presentano conseguenze sempre più gravi per numero di morti e feriti e costituisco ormai una vera e propria piaga sociale. Le conseguenze sempre più gravi dei sinistri sono dovute, oltre ovviamente all’imprudenza, alla violazione della normativa e all’eccesso di velocità, anche all’uso di sostanze alcooliche o stupefacenti e sempre più spesso si accerta che la causa è dovuta all’uso scriteriato del telefono cellulare durante la guida”.
Del resto alcuni dubbi interpretativi si erano già palesati poco tempo dopo l’introduzione della norma (Aspetti problematici delle nuove lesioni colpose stradali – art. 590-bis c.p.: alcuni primi nodi all’esame del GIP di Milano – GIP Milano, decr. arch. 4 maggio 2017, RGNR n. 15897/16, Giud. Gargiulo), rilevando al questione della procedibilità d’ufficio che nell’art. 590 c.p. non è sempre presente, mentre nel caso del 590-bis si, dipendendo il tutto dall’interpretare il 590-bis come autonoma fattispecie rispetto al 590 (che considera certi reati perseguibili solo a querela anche in situazione di grave colpa: per esempio un medico che provoca per dolo lesioni ad un paziente, oppure una persona che ne aggredisce un’altra ferendola, ecc.). Le conclusioni dei giuristi poi si allinearono alla procedibilità d’ufficio, riconoscendo il 590-bis come fattispecie autonoma.
La procedibilità d’ufficio dei reati di lesioni personali stradali gravi o gravissime di cui al primo comma dell’articolo 590-bis del codice penale comporta di conseguenza una disparità di trattamento di comportamenti colposi dei cittadini che non trova un’effettiva giustificazione. Inoltre, dopo l’entrata in vigore della legge n. 41 del 2016 sono iniziate a pervenire agli uffici giudiziari denunce di infortuni sul lavoro inviate dall’INAIL relative a lavoratori che godono dei trattamenti assicurativi per infortuni stradali «in itinere». Ciò in assenza di denuncia della vittima delle lesioni e in assenza di comunicazione di reato da parte delle Forze di polizia che non sono intervenute per il sinistro.
Spesso le vittime di un incidente stradale, dopo il primo referto del pronto soccorso che formula una prognosi di malattia non superiore ai 40 giorni, soglia al di sotto della quale le lesioni sono lievi e non rientranti nella previsione dell’articolo 590-bis, primo comma, del codice penale, inviano all’INAIL certificati del medico di famiglia che prevedono la prosecuzione della malattia oltre la predetta soglia. Di conseguenza, scatta l’obbligo per l’INAIL di inoltrare la denuncia all’autorità giudiziaria. Il fenomeno determina l’avvio di procedimenti penali presso le procure della Repubblica, che a loro volta attivano la polizia giudiziaria per il compimento di indagini spesso infruttuose. Infatti, non essendo intervenute le Forze di polizia per i rilievi tecnici del sinistro, difficilmente si riesce a ricostruire la dinamica dell’incidente stradale e pertanto non è possibile esercitare utilmente l’azione penale verso il conducente del veicolo controparte della vittima di lesioni. Ciò determina uno spreco di risorse investigative che si aggiunge alla disparità di trattamento dei comportamenti colposi dei cittadini in relazione ad altri casi di lesioni gravi o gravissime, come si è detto.
Modificando il primo comma dell’Art. 590-bis del codice penale introdotto dal comma 2 dell’art. 1 della Legge 23 marzo 2016, n. 41, introducendo la querela di parte per la procedibilità, si solleverebbe almeno parzialmente l’autorità giudiziaria dall’istruire procedimenti non necessari, e si allineerebbero le previsioni normative dei due articoli, 590 e 590-bis, per quel che prevedono in termini di procedibilità, distinguendo tra situazioni in cui sono presenti o meno le aggravanti.
 
Art. 1
(Punibilità a querela della persona offesa)
1. Il primo comma dell’Art. 590-bis del codice penale introdotto dal comma 2 dell’art. 1 della Legge 23 marzo 2016, n. 41 è sostituito dal seguente:
“Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punibile a querela della parte offesa con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime”.
 

TESTI NOTIZIALI
 
Nota all’articolo 1
 
Il testo del comma 1 dell’articolo 590-bis del codice penale è il seguente:
“Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime”.
 
 

https://gruppopdfvg.it/wp-content/uploads/2021/08/

Ne parlano

Nicola Conficoni

Ne parlano

Nicola Conficoni
Nicola Conficoni

Articoli correlati…