PDL Istituzione del Fondo regionale straordinario per il sostegno finanziario ai Comuni fino a 5.000 abitanti per il sollievo degli oneri derivanti da

Pubblicato il lunedì 27 Apr 2020

PROPOSTA DI LEGGE N.87

Istituzione del Fondo regionale straordinario per il sostegno finanziario ai Comuni fino a 5.000 abitanti per il sollievo degli oneri derivanti dai rimborsi per i permessi lavorativi
dei Sindaci nell’emergenza epidemiologica da Covid-19

presentata dai consiglieri:
SHAURLI, BOLZONELLO, GABROVEC, MORETTI, IACOP, SANTORO, DA GIAU, MARSILIO, CONFICONI, COSOLINI, RUSSO, CENTIS, LIGUORI, HONSELL

Presentata il 27 aprile 2020

Signor Presidente, Egregi colleghi,

la situazione derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha prodotto conseguenze in tutti i settori della vita quotidiana.
Ancora una volta, specialmente per la nostra Regione, in prima linea si sono distinti per operosità, senso delle Istituzioni e grande attaccamento al proprio territorio i Sindaci, vero riferimento per le Comunità che rappresentano.
I Sindaci tuttavia si sono trovati e tutt’ora si trovano nella situazione di dover e voler garantire la presenza al servizio del proprio Comune – nelle settimane straordinarie di stato di emergenza da Covid19 – e al contempo di dover giustificare l’assenza dal luogo di lavoro, riconosciuta per legge.
La difficoltà, in particolare per i Comuni di minori dimensioni, risiede nella concreta mancanza di disponibilità finanziarie per coprire gli oneri derivanti dai rimborsi per i permessi lavorativi– mai così necessari come in questa fase – fruiti dai primi cittadini dei medesimi.
La presente proposta di legge intende sostenere i Comuni fino a 5.000 abitanti della Regione per i rimborsi che devono effettuare nei confronti dei datori di lavoro, nei casi in cui lavoratori dipendenti siano beneficiari dei permessi retribuiti di cui in premessa, istituendo un fondo regionale temporaneo ad hoc.
L’auspicio è che la proposta di legge possa trovare il più ampio consenso possibile.

Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, per il periodo di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 dell’1 febbraio 2020, sostiene finanziariamente i Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti per il sollievo degli oneri derivanti dal rimborso al datore di lavoro dei permessi retribuiti fruiti dai sindaci e previsti dall’articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), così come rideterminati dall’articolo 25, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19).

Art. 2
(Fondo regionale straordinario per il sostegno finanziario ai Comuni fino a 5.000 abitanti per il sollievo degli oneri derivanti dai rimborsi per i permessi lavorativi dei Sindaci nell’emergenza epidemiologica da Covid-19)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione istituisce un Fondo straordinario per il sostegno finanziario ai Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti per il sollievo degli oneri
agli stessi derivanti dai rimborsi per i permessi lavorativi retribuiti dei Sindaci nell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
2. Le domande per le finalità di cui al comma 1 devono essere presentate dai singoli Comuni alla Direzione regionale competente in materia di autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da Covid-19.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di attribuzione. Il riparto ai
singoli Comuni è proporzionale alle richieste in relazione al valore dello stanziamento.

Art. 3
(Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2020 a valere sulla Missione n. __- Programma n.__ – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma n. 1 (Fondo di riserva) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
 

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Ne parlano

Nicola Conficoni

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