CONFICONI: Valutazione di incidenza termovalorizzatore di Spilimbergo

Pubblicato il mercoledì 26 Feb 2020

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
 
OGGETTO: “Valutazione di incidenza termovalorizzatore di Spilimbergo”
 
PREMESSO che:

  • il termovalorizzatore di Spilimbergo, in gestione alla Eco Mistral srl, società del Gruppo EcoEridania, dall’anno 2000 è stato autorizzato al coincenerimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti da bacino extra regionale;
  • nel 2002 il quantitativo massimo di rifiuti da bruciare è aumentato da 11.700 ton/anno a 25.000 ton/anno;
  • l’impianto si trova a breve distanza dai SIC IT3310007 Greto del Tagliamento e IT3310008 Magredi di Tauriano, facenti parte della rete Natura 2000, nonché dall’Area Fluviale del Tagliamento;
  • uno studio dell’Università di Trieste commissionato nel 1999 e ultimato nel 2007 ha rilevato cambiamenti prodotti dal bioaccumulo di mercurio il cui valore all’interno di Rete Natura 2000 è raddoppiato dall’entrata in funzione del termovalorizzatore (nelle due stazioni di rilevamento si è passati da 0,079 a 0,138 pg/g e da 0,126 a 0,239 pg/g), con forte incidenza tossica sugli ecosistemi tutelati all’interno degli Habitat protetti;
  • negli ultimi anni il gestore ha paventato la volontà di aumentare ulteriormente i quantitativi trattati;
  • sul territorio è sorto un forte attivismo di associazioni e comitati, tra cui spicca l’Associazione Agricoltori Medio Tagliamento che ha presentato alla Direzione regionale ambiente puntuali osservazioni e richieste di chiarimento;

ATTESO che:

  • tutti i piani e progetti di opere che possono avere un’incidenza significativa sui Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS) devono essere sottoposti a valutazione d'incidenza ecologica (cd. “VINCA”), procedura introdotta dall’articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (recepita con l’art.5 del DPR 357/1997, successivamente modificato dall’art. 6 del DPR 120/2003, da ultimo regolamentata con DGR 1323/2014, in sostituzione della 2203/2007, definendo le modalità operative di questo procedimento in attuazione della normativa comunitaria e nazionale e in linea con le indicazioni della “Guida metodologica alle disposizioni dell'art. 6 paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE” della Commissione Europea) con lo scopo di salvaguardare l’integrità dei Siti attraverso l’esame delle interferenze di piani, progetti e interventi non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l’equilibrio ambientale;
  • la VINCA si applica sia a piani, progetti e interventi che ricadono all’interno delle aree Natura 2000 (o in Siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all’esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito;
  • come da risposta ad un accesso agli atti non risultano essere state attivate procedure di Valutazione di Incidenza precedentemente alla realizzazione dell’impianto in questione, e infatti sul sito della Regione alla pagina dedicata non vi è nulla su questo impianto (dati disponibili dal 2014);

PRESO ATTO che:
– nel luglio del 2019 Ecomistral srl ha chiesto la verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di “modifica riconducibile alla richiesta di allineamento del volume di rifiuti pericolosi e non pericolosi conferibili alla capacità termica dell’impianto di coincenerimento adeguando la capacità giornaliera e annuale all’attuale capacità oraria definita nell’atto autorizzativo vigente pari a 4,286t/ora da attuare nel Comune di Spilimbergo”;
– la Regione, con comunicazione prot. 0047043/P del 02/10/2019, ha chiesto delle integrazioni alla documentazione presentata e, con nota prot. 0007841/P del 17/02/2020, accolto la successiva istanza di archiviare la procedura presentata dalla società;
INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE
per sapere

  • se il recente archiviato progetto di modifica dell’inceneritore di Spilimbergo, presentato da Ecomistral, dovesse essere sottoposto a valutazione di incidenza ovvero come mai il procedimento non sia stato avviato;
  • se, in occasione della messa in esercizio dell’impianto e dei significativi interventi modificativi che lo hanno interessato, siano mai state effettuate valutazioni di incidenza previste dalla direttiva Habitat e, in caso negativo, per quale motivo.

 
 Nicola Conficoni

Trieste, 26 febbraio 2020
 
 

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Nicola Conficoni

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