CONFICONI: Dispersione delle ceneri: il cambio delle regole è un rischio di impasse per le famiglie

Pubblicato il martedì 15 Set 2026

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: Dispersione delle ceneri: il cambio delle regole è un rischio di impasse per le famiglie

PREMESSO CHE
• la tutela della volontà della persona in ordine alla cremazione e alla destinazione delle proprie ceneri costituisce un principio di particolare rilievo nell’ordinamento, anche in considerazione della tutela della pietà dei defunti e dei diritti dei congiunti;
• l’articolo 42, comma 4, della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12, disciplinava in precedenza la dispersione delle ceneri prevedendo, oltre alla disposizione testamentaria o alla dichiarazione resa dal defunto al Comune di residenza, la possibilità di ricostruire l’espressa volontà del defunto attraverso dichiarazioni rese al Comune dal coniuge e dai figli conviventi o, in mancanza, dal parente più prossimo, secondo le modalità previste dal codice civile;
• tale disciplina consentiva quindi, in assenza di una dichiarazione formalizzata direttamente dal defunto, di dare seguito alla dispersione delle ceneri quando i familiari aventi titolo attestassero la volontà manifestata in vita dal proprio congiunto;
CONSIDERATO CHE
• l’articolo 119 della legge regionale 9 giugno 2026, n. 5, ha modificato il citato articolo 42, comma 4, della legge regionale n. 12/2011, eliminando la possibilità di ricostruire la volontà del defunto attraverso le dichiarazioni dei familiari;
• la disciplina attualmente vigente stabilisce che la volontà del defunto circa la dispersione delle proprie ceneri, il luogo della dispersione e il soggetto incaricato debba essere manifestata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza;
• la modifica è entrata in vigore l’11 giugno 2026 e, secondo le indicazioni diffuse anche dai Comuni del Friuli Venezia Giulia, non consente più di autorizzare la dispersione sulla sola base delle dichiarazioni rese dal coniuge o dai parenti per ricostruire la volontà del defunto;
EVIDENZIATO CHE
• la normativa nazionale, attraverso la legge 30 marzo 2001, n. 130, attribuisce rilievo centrale alla volontà del defunto in materia di dispersione delle ceneri, prevedendo che essa avvenga nel rispetto della volontà espressa dal defunto e previa autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile;
• la legge 2 dicembre 2025, n. 182, ha ulteriormente modificato la legge n. 130/2001, intervenendo sulle procedure relative alla cremazione, all’affidamento e alla dispersione delle ceneri e prevedendo, tra l’altro, la possibilità di acquisire anche in forma digitale le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà di cremazione;
• il legislatore nazionale continua pertanto a distinguere tra la volontà del defunto e la volontà che, in determinate fattispecie e in assenza di una manifestazione del defunto, può essere espressa dal coniuge o dai parenti più prossimi;
• il Consiglio di Stato, con il parere n. 855 del 5 agosto 2025, ha evidenziato, con riferimento alla destinazione delle ceneri, che la volontà del defunto deve essere comprovata secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e che, in assenza di una volontà espressa, il coniuge o i parenti più prossimi possono, in determinate fattispecie, esercitare un proprio diritto sulla destinazione delle spoglie, riconoscendo tuttavia una distinzione significativa tra affidamento delle ceneri e dispersione delle medesime;
PRESO ATTO CHE
• il passaggio dalla precedente alla nuova disciplina regionale può determinare situazioni particolarmente delicate per le famiglie nelle quali il defunto sia stato cremato, mentre non risulti formalizzata con le modalità oggi richieste la sua volontà circa la successiva dispersione delle ceneri.
Tutto ciò premesso,
il sottoscritto Consigliere regionale
INTERROGA l’Assessore competente per sapere:
1. se gli affidatari delle ceneri siano stati avvisati delle intervenute modifiche normative;
2. come si intendano affrontare i casi nei quali il defunto è stato cremato, ma la sua volontà sulla dispersione delle ceneri non risulta formalizzata, evitando che il mutamento della disciplina determini un’irragionevole impasse per le famiglie.

NICOLA CONFICONI

Presentata alla Presidenza il giorno 15.09.2026

4940.1 - CON IRS dispersione ceneri

Ne parlano

Nicola Conficoni

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