CARLI: Qual è la posizione della Regione sulla revisione a livello nazionale dei requisiti per la classificazione dei comuni montani?

Pubblicato il mercoledì 14 Gen 2026

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

OGGETTO: Qual è la posizione della Regione sulla revisione a livello nazionale dei requisiti per la classificazione dei comuni montani?

PREMESSO che:
– la Legge del 12/09/2025 n. 131 “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane” ha introdotto misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane e delle loro popolazioni, e che nella revisione dei requisiti ha demandato ad apposito DPCM l’individuazione di criteri e modalità operative, specialmente per la classificazione dei comuni montani, a superamento di quelli attualmente in vigore dal 1994;
– la legge prevede che entro novanta giorni dall’entrata in vigore, con decreto adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pendenza;
ATTESO che:
– la bozza di decreto è stata inviata alla Conferenza unificata della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, che aveva calendarizzato il punto all’odg della riunione del 18 dicembre scorso;
– diverse Regioni hanno fatto richiesta di poter approfondire il tema, ed anche UNCEM sta chiedendo a gran voce di essere coinvolta nell’iter di riforma dal quale ad oggi è stata tenuta fuori, per cui la discussione e il voto sul punto sono stati rinviati;
– la riclassificazione prevista dalla riforma della legge 131/2025 rischierebbe di portare all’esclusione dalla lista dei comuni montani o parzialmente montani di ben 38 comuni del Friuli Venezia Giulia (Arba, Artegna, Capriva del Friuli, Cavasso Nuovo, Cividale del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Duino Aurisina, Fanna, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Magnano in Riviera, Maniago, Monfalcone, Monrupino, Montereale Valcellina, Mossa, Muggia, Nimis, Pinzano al Tagliamento, Povoletto, Prepotto, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Dorligo della Valle, San Floriano del Collio, San Leonardo, San Lorenzo Isontino, San Pietro al Natisone, Savogna, Sequals, Sgonico, Spilimbergo, Tarcento, Trieste, Vajont e Vivaro);
RITENUTO che:
– le attribuzioni cui accedono i comuni classificati come montani o parzialmente montani hanno caratteristiche tali per cui non si può semplicemente pensare ad un reindirizzamento verso le norme per le aree interne, come ipotizzato dall’assessore Zannier, ma meritano un approfondimento pur se effettivamente per condizione geografica non sono individuabili strettamente come località di montagna;
– la riclassificazione dei comuni montani con esclusione di alcuni senza considerare la loro appartenenza a soggetti aggregativi ex lege quali le Comunità di montagna di cui all’art. 17 della LR 21/2019 porterebbe anche ad una marcata disparità di trattamento tra enti contigui e aggregati per funzioni, con il caso estremo della Comunità di montagna delle Prealpi friulane orientali dove la maggior parte dei comuni e del territorio non sarebbero più classificati come montani;
RICORDATO che la revisione della classificazione comporta diversi effetti applicativi, dalle modifiche ai riparti dei fondi montagna nazionali quali il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, il Fondo integrativo per i Comuni montani e il Fondo Nazionale per la Montagna, alla possibilità di utilizzare o meno varie agevolazioni di settore sulla fiscalità, sul lavoro, contributive ed altro, peraltro riviste nella stessa Legge 131/2025;
SOTTOLINEATO che per effetto dell’esclusione dei comuni dallo status di montani in seguito alla riclassificazione si avrebbe indirettamente un aumento della pressione fiscale, in quanto verrebbe meno il diritto per le imprese a ridurre il carico contributivo o verrebbero escluse procedure facilitate per l’assunzione di personale
RILEVATO che:
– le politiche per la montagna rientrano tra le competenze legislative residuali delle Regioni ai sensi dell’art. 117 della Costituzione;
– il Friuli Venezia Giulia ha classificato comuni montani e parzialmente montani e zone montane omogenee con la LR 33/2002 “Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia” e ha ridefinito l’architettura istituzionale del FVG istituendo anche le Comunità di montagna con LR 21/2019.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere regionale,

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE
per sapere quale sia la posizione della Regione sulla revisione a livello nazionale dei requisiti per la classificazione dei comuni montani di cui alla Legge del 12/09/2025 n. 131.

Andrea Carli

Trieste, 14 gennaio 2026

4346 - CAR IRO comuni montani 20260114

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