CELOTTI/MORETTI: proposta di legge Nuovo welfare FVG per le famiglie

Proposta di Legge n.

Presentata dai Consiglieri: Celotti, Moretti

NUOVO WELFARE FVG PER LE FAMIGLIE

Signor Presidente,
egregie colleghe, egregi colleghi
Questa Proposta di Legge parte dal riconoscimento dei cambiamenti profondi della composizione demografica e delle strutture sociali assumendo un approccio sistemico per reagire e anticipare i fenomeni, attraverso una proposta organica di politiche e misure a favore delle famiglie di oggi, dovunque vivano in regione, da dovunque provengano, tenuto conto delle loro differenze.
La comunità regionale si sta trasformando nel profondo nella sua composizione demografica e nelle sue strutture sociali. Si stanno determinando impatti rilevanti, che avranno un’incidenza sulla produzione della ricchezza e sulle capacità di riprendere il ciclo di rigenerazione delle risorse (produttive e ambientali) e della società, sotto la spinta impetuosa ed interdipendente dell’invecchiamento della popolazione, del calo della natalità, dell’esplosione della dinamica delle famiglie unicellulari, dell’alterazione del rapporto tra pensionati e lavoratori in attività.
Vengono quindi messi in discussione gli standard di vita e i modelli culturali, sociali e di sviluppo che hanno permeato la nostra realtà negli ultimi decenni. L’Amministrazione regionale ha, dunque, la responsabilità di reagire e di anticipare gli impatti e le ricadute determinate dall’azione dell’insieme dei fenomeni sopracitati. Deve quindi agire attraverso un approccio sistemico e adottare leve integrate (Leggi, piani, investimenti) in grado di intervenire su alcuni fattori decisivi, quali ad esempio la parificazione fra i livelli di occupazione maschile e femminile sia nella gestione dei compiti di cura che nelle condizioni di vita e lavoro, il miglioramento generale delle condizioni lavorative e salariali, iI rientro dei giovani e delle giovani emigrati/e in altre Regioni o all’estero, la compensazione dei flussi in uscita con l’attrattività di giovani competenze, l’accoglienza e l’inclusione culturale e sociale di persone migranti.
All’interno di questa cornice essenziale, va posta particolare attenzione alle famiglie con figli e alla natalità, attraverso la doppia combinazione strutturale di sostegni diretti e di servizi universalistici, accessibili e flessibili, con particolare riferimento ai nidi e ai servizi scolastici integrativi (pre-accoglienza, doposcuola, post-accoglienza), sia al fine di affrontare disagi e fragilità, che di assicurare condizioni di completa fruizione delle opportunità (assistenza, educazione, formazione) e di migliorare i livelli di conciliazione fra compiti di cura e lavoro per le donne e per gli uomini. Questi servizi rappresentano infatti una risposta ai bisogni organizzativi delle famiglie, ma anche importanti opportunità educative e di socializzazione, oltre che di sostegno per i minori con fragilità e, in potenza, di accesso ad attività culturali, musicali, artistiche, sportive, di apprendimento delle lingue straniere e molto altro ancora.
Per fare questo riteniamo indispensabile che la Regione si faccia promotrice della costruzione di un nuovo Patto Sociale fra istituzioni e imprese, parti sociali, sindacati e terzo settore, per definire l’impegno reciproco nella definizione di nuovi modelli di welfare e di lavoro, in grado di generare sviluppo e attrattività per la Regione Friuli Venezia Giulia.
Con questo obiettivo presentiamo la Proposta di Legge regionale denominata “Nuovo Welfare FVG per le famiglie” rivolta in particolare alle famiglie, ai bambini e ai giovani, che attraverso una coraggiosa revisione del sistema di welfare si propone di rendere attrattiva la nostra regione per chi potrebbe tornare, per chi potrebbe decidere di non andare e per chi potrebbe arrivare.
Il percorso di confronto che abbiamo compiuto in questi mesi con cittadini e cittadine e con le parti sociali ha fatto emergere con assoluta evidenza l’interconnessione tra il sistema di welfare, il mondo del lavoro e il tessuto economico. Durante i numerosi incontri realizzati abbiamo cercato di focalizzare le questioni oggetto di approfondimento, riconoscendo i macro-fattori su cui intervenire per affrontare tratti specifici delle questioni poste, e di individuare le leve o le singole misure, di breve, medio e lungo periodo che è necessario attivare sulle diverse scale (nazionale, regionale, territoriale), per generare cambiamento.
Intervenendo sul sistema di welfare per le famiglie con figli, affrontando il tema delle necessità di conciliazione dei tempi di cura e tempi di lavoro, e dell’incompiuta parità di genere, pensiamo si possa promuovere un cambiamento fondamentale nel tessuto socio-economico regionale, garantendo così una migliore qualità della vita a chi vive in Friuli Venezia Giulia, ma anche una maggiore attrattività regionale, oltre che una risposta ai bisogni contingenti di cittadini, famiglie e imprese. Proponiamo un Nuovo welfare per le famiglie, convinti che questo genererà un cambiamento positivo su diversi piani e una nuova prospettiva di futuro.
Un altro elemento di assoluta evidenza è che questa sfida va affrontata a partire dalla complessità di un sistema di servizi e iniziative che risulta disomogeneo e frammentato e che fa capo a soggetti diversi: Comuni (alcuni dei quali hanno già attivato parte dei servizi proposti), imprese, consorzi, terzo settore. Riteniamo che la grande sfida di definire e garantire standard qualitativi e quantitativi regionali in tema di welfare per le famiglie non possa prescindere dal valorizzare e sostenere quanto già esiste (molti servizi per la prima infanzia sono oggi garantiti dal privato sociale), dal diffondere e socializzare le buone pratiche, dallo strutturare un protagonismo del sistema pubblico in termini di responsabilità e regia (dalla Regione ai Comuni), dal favorire, sostenere e potenziare le iniziative del Terzo Settore e del mondo economico, a partire dalle reti territoriali di aziende e dai consorzi, in sinergia con le istituzioni locali, attraverso un approccio di welfare di comunità.
Il primo macro obiettivo è che ciascuna famiglia con figli, comunque sia composta e dovunque viva in Friuli Venezia Giulia, possa avere accesso a tutti i servizi necessari per garantire la conciliazione dei compiti di cura e di lavoro di entrambi i genitori. Serve, quindi, un progetto di implementazione della rete dei servizi su tutto il territorio regionale, riconoscendo le peculiarità dei diversi contesti in termini morfologici, di densità della popolazione, dei conseguenti bisogni attuali e potenziali, dell’assetto degli enti locali, della rete di imprese, della presenza di soggetti del terzo settore coinvolti o coinvolgibili.
Il secondo macro obiettivo è, investendo sul sistema 0-6 (D. Lgs. N.65/2017) e sull’integrazione dei servizi scolastici, di garantire a tutti i minori presenti in Friuli Venezia Giulia il supporto formativo, educativo e socializzante di cui hanno bisogno, oltre all’accesso alle attività culturali, artistiche, sportive, ricreative che possono contribuire alla crescita e all’evoluzione dei futuri cittadini e cittadine della nostra Regione, compensando le differenze di reddito, dando risposta alle fragilità, garantendo pari opportunità di realizzazione e di cittadinanza.
Il terzo macro obiettivo è di garantire il necessario sostegno ai diversi nuclei familiari, riconoscendo misure più intense e un maggiore supporto ai nuclei con minori risorse (economiche, familiari, sociali), sia potenziando le misure contributive esistenti, che riconoscendo esenzioni e riduzioni del costo dei servizi, determinando una garanzia di accesso a prescindere dal reddito. Le famiglie non sono tutte uguali e un sistema all’avanguardia deve portare equità attraverso diversi livelli di sostegno.
Tutto questo richiede una forte governance regionale, e proprio per questo abbiamo pensato allo strumento dell’Agenzia regionale per le famiglie di cui al Capo II della presente proposta di Legge, e richiede un importante protagonismo del sistema degli Enti locali.
Alla Regione, anche alla luce delle importantissime risorse a disposizione, che determinano un’occasione unica e il conseguente dovere di affrontare questi temi in modo strategico, sistemico, prospettico e coraggioso, sta la sfida di definire degli standard qualitativi e quantitativi regionali per il Friuli Venezia Giulia. Tali standard devono riconoscere gli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Barcellona per il 2030, così come aggiornati, e superarli, intervenendo sulla garanzia di accesso ai servizi per tutti i possibili utenti, puntando ad una copertura universalistica su tutto il territorio regionale, sulla prossimità in modo che ogni famiglia, dovunque viva, possa trovare le risposte in termini di servizi a una distanza sostenibile dalla propria casa, sulla sostenibilità del costo dei servizi, puntando sulla gratuità. Devono prevedere, inoltre, specifici interventi a sostegno delle famiglie con redditi più bassi e con maggiori fragilità, anche intensificando le misure esistenti, intervenendo sulla qualità dell’offerta educativa e formativa (quali contenuti, quali attività, quale presenza educativa all’interno dei servizi), oltre che sulla flessibilità delle risposte e degli orari, con particolare riferimento ai servizi di integrazione dell’orario scolastico. La definizione degli standard regionali dovrà determinare il conseguente impegno a coprire il costo di questo straordinario piano di implementazione e di estensione dei servizi di welfare per le famiglie, attraverso lo stanziamento di risorse importanti e la previsione di specifiche linee di trasferimento al sistema degli Enti locali e agli altri soggetti coinvolti e coinvolgibili, con l’obiettivo di garantire nel tempo servizi omogenei, prossimi e accessibili su tutto il territorio regionale. La declinazione territoriale degli standard regionali di welfare dovrà tenere conto delle specificità dei diversi contesti, in termini morfologici, in relazione ai servizi presenti, ai soggetti coinvolgibili del tessuto economico e del Terzo settore, agli elementi socio-demografici e di bisogno delle famiglie con figli, in termini di conciliazione e di cura, ma anche di bisogni educativi di bambini/e ragazzi/e (art.2).
I servizi previsti nella presente Proposta di Legge sono i seguenti: asili nido e servizi per l’infanzia (sistema 0-6 definiti agli articoli 12 e 13), servizi di integrazione dell’orario scolastico (pre-accoglienza, doposcuola, post accoglienza, definiti all’art.14), servizi attivi nei periodi di sospensione dell’attività didattica (ad esempio centri estivi – definiti all’art.15), Centri per le Famiglie (art.18) e Banche del tempo (art.17).
Il vero elemento innovativo è che gli Enti locali saranno chiamati ad attuare le nuove politiche di welfare per le famiglie in una dimensione territoriale di area vasta, elaborando un Piano territoriale per le famiglie che garantisca gli standard regionali in ogni contesto omogeneo. Attraverso gli Ambiti territoriali sociali (di cui all’art.17 della L.R. 6/2006 – Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) verrà attivato un processo di co-programmazione che coinvolgerà i Comuni, gli Istituti scolastici, i Coordinamenti pedagogici territoriali, le Aziende sanitarie, i soggetti del Terzo settore, le rappresentanze sindacali e le rappresentanze del tessuto economico locale, composto da aziende, reti di aziende, distretti, consorzi, nella redazione di un Piano territoriale che andrà a comporre il Programma triennale regionale per la famiglia di cui all’art.3 della L.R. 22/21. La proposta è che i servizi, i progetti e le misure contenuti nei diversi Piani territoriali siano, a regime, finanziati dalla Regione (art.3).
Alla straordinaria implementazione dei servizi si sommano una serie di misure economiche di supporto alle famiglie con figli che potenziano le misure esistenti o si aggiungono alle stesse. La prima, nelle more dell’implementazione della rete di servizi, garantisce un contributo regionale integrativo al reddito dei genitori che intendano usufruire dei congedi parentali facoltativi, a compensazione delle minori entrate, fino ad un massimo di 1.200,00 euro al mese (art.19). La seconda denominata “Assegno prima infanzia FVG” (art.22) prevede un contributo di 200,00 euro mensili per ogni singolo figlio di età compresa fra zero e tre anni, come contributo per l’assistenza e la copertura delle spese di mantenimento dei minori. La terza (art. 20) prevede un potenziamento della Dote Famiglia in termini di maggiori contributi e anticipazione per i nuclei con Isee basso. La quarta, denominata “Benvenuti FVG” (art. 21) prevede l’attivazione di una Carta famiglia specifica per i nuclei che decidono di trasferirsi in FVG, uno strumento che darà accesso a una serie di misure mirate per rispondere alle esigenze (abitative, di orientamento, di supporto) di chi decide di trasferirsi nella nostra Regione, per i primi 24 mesi. Si prevedono, inoltre, misure specifiche per le famiglie numerose, l’esenzione dal pagamento dell’addizionale Irpef regionale per gli under 35 e misure di sostegno e premialità alle imprese che attivano sistemi di welfare.
Proponiamo questa PDL che, attraverso le misure previste, ambisce a definire una politica organica e innovativa di welfare a supporto delle famiglie, dei bambini e dei giovani, tenendo conto delle misure già previste nella Legge regionale n. 22 del 2021 “Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell’autonomia dei giovani e delle pari opportunità”, con l’obiettivo di integrarla, innovarla e renderla maggiormente efficace.
Presentiamo questa PDL, inoltre, consapevoli che per essere davvero efficace dovrà integrarsi con le politiche di sostegno al mondo economico, dell’industria, delle piccole e medie imprese, del commercio, del turismo. In questa Regione serve un piano industriale che affronti le nuove sfide, accompagni e promuova i processi di innovazione, fondamentali per rendere attrattivo il nostro tessuto produttivo per i nostri giovani e per quelli che potrebbero arrivare, che sostenga le reti e le aggregazioni di imprese, che affronti il tema del necessario, e imprescindibile, aumento degli stipendi. Serve un piano industriale che metta al centro una revisione culturale per determinare un nuovo approccio al protagonismo delle imprese rispetto al welfare, che nel tempo possa garantire fringe benefit legati alle reti di consumo locale, ma anche la compartecipazione con Comuni e Terzo settore nell’attivazione di servizi di conciliazione, che affronti il tema della flessibilità dell’orario di lavoro e della settimana corta (richieste particolarmente care ai giovani). È inoltre assolutamente necessario affrontare il nodo dei congedi parentali paritari fra uomo e donna, fondamentale per garantire una reale parità di genere nei contesti lavorativi e familiari.
Siamo inoltre consapevoli che questa PDL, per essere realmente efficace, deve integrarsi con l’attivazione di politiche realmente impattanti dedicate ai giovani, da costruire insieme a loro, per scardinare i pezzi troppo antichi del nostro sistema Regione e sostituirli con una nuova visione di futuro. Deve integrarsi con l’obiettivo, trasversale e di civiltà, di realizzare una vera parità di genere tra uomo e donna, culturale, civile, lavorativa, politica, che richiederà una maggiore presenza delle donne all’interno delle istituzioni, ad ogni livello.
Dovrà integrarsi con serie politiche per il governo dell’immigrazione, che superino l’approccio meramente securitario attraverso un vero investimento, in pensiero e risorse, per accompagnare chi arriva a sentirsi appartenente alla nostra comunità regionale. Non possiamo perdere altro tempo in posizioni ideologiche che non consentono di considerare i dati sull’inverno demografico della nostra regione e le sue conseguenze sulla tenuta complessiva del nostro sistema, ed è urgente farsi carico politicamente di dare risposta al mondo economico, che chiede una revisione del sistema di arrivo dei migranti per motivi di lavoro e un potenziamento del welfare dedicato a chi potrebbe venire a vivere, studiare e lavorare nel nostro territorio.
Dovrà infine integrarsi con una quanto mai urgente definizione di nuove politiche per l’Abitare in FVG, perché la Casa è elemento fondante di qualsiasi ragionamento sui diritti di cittadinanza sociale, in relazione a giovani, famiglie, anziani o persone immigrate, e rappresenta quindi una fondamentale pista di lavoro se puntiamo a rendere davvero attrattiva la nostra regione.
Tutto questo, nel suo insieme, restituirà alla nostra comunità regionale la percezione di essere una comunità in cambiamento, dinamica, in evoluzione, attrattiva, orientata e impegnata a costruire nuovi modelli e una nuova prospettiva di futuro. Questa Proposta di Legge ha l’ambizione di essere un primo passo di questo percorso.

Manuela Celotti Diego Moretti

Trieste, 01 ottobre 2025

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di garantire alle famiglie servizi omogenei, prossimi e accessibili su tutto il territorio regionale, tenendo conto delle specificità dei diversi contesti, in termini morfologici, di densità della popolazione, dei bisogni attuali e potenziali delle famiglie, promuove la programmazione, progettazione e valutazione di politiche e di misure di supporto alle famiglie e di sostegno alla natalità, destinate ad aumentare la qualità della vita delle persone e delle famiglie residenti in Friuli Venezia Giulia, a garantire una migliore conciliazione fra compiti di cura e attività lavorativa, ad aumentare il tasso di occupazione femminile, a promuovere la parità tra uomo e donna, a garantire contesti educativi e di socialità ai bambini e alle bambine, e in generale a favorire la costruzione di un tessuto socio economico attrattivo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione persegue lo sviluppo di politiche regionali intersettoriali in materia di sostegno alle famiglie, alla natalità e all’attrattività del territorio, potenziando i servizi già esistenti, sostenendo l’attivazione di servizi e misure innovativi, coinvolgendo gli Enti locali in forma singola e associata e tutti i potenziali portatori di interesse, le realtà del Terzo Settore e del tessuto produttivo locale, promuovendo i servizi di informazione e orientamento sulle risorse e le opportunità disponibili, nonché le attività di studio e approfondimento a supporto delle scelte strategiche della Regione stessa e del sistema degli enti locali.
3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione riconosce il ruolo fondamentale dei Comuni e sostiene l’avvio di processi partecipati di programmazione territoriale al fine di declinare nei diversi contesti gli obiettivi di cittadinanza sociale definiti a livello regionale.
4. La Regione riconosce altresì il ruolo e l’iniziativa dei soggetti del Terzo Settore e delle imprese quali attori fondamentali di un sistema articolato di risposte ai bisogni delle famiglie.
5. La Regione riconosce le buone pratiche definite e sperimentate dai diversi soggetti nei diversi contesti e ne promuove la diffusione, così come promuove l’attivazione e il potenziamento delle reti territoriali, attraverso un approccio di welfare di comunità.

Art. 2
(Standard qualitativi e quantitativi dei servizi)
1. Al fine di garantire servizi omogenei, prossimi e accessibili su tutto il territorio regionale, tenendo conto delle specificità dei diversi contesti, in termini morfologici, di densità della popolazione, dei bisogni attuali e potenziali delle famiglie, in relazione ai servizi già presenti, ai soggetti coinvolti o coinvolgibili del Terzo Settore de del tessuto produttivo e all’assetto degli Enti Locali, la Regione, con il supporto dell’Agenzia di cui al Capo II, sentite le competenti Commissioni consiliari, definisce degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi da garantire alle famiglie.
2. Gli standard definiscono in particolare:
a) Le tipologie di servizi educativi rivolti alla fascia 0-6, con particolare riferimento all’implementazione della fascia 0-3, il loro grado di prossimità e diffusione territoriale, gli obiettivi qualitativi minimi dell’offerta educativa e formativa e la tipologia delle attività garantite, nonché la copertura oraria minima;
b) Le tipologie di servizi integrativi extrascolastici, il loro grado di prossimità e diffusione territoriale, gli obiettivi qualitativi minimi dell’offerta educativa e la tipologia delle attività garantite, nonché la copertura oraria minima;
c) Le tipologie di servizi di supporto durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, il loro grado di prossimità e diffusione territoriale, gli obiettivi qualitativi minimi dell’offerta educativa e la tipologia delle attività garantite, nonché la copertura oraria minima;
d) Le tipologie di servizi informativi, di sostegno, accompagnamento e orientamento rivolti alle famiglie e il loro grado di prossimità e diffusione territoriale;
e) Per ogni servizio di cui alle lettere a, b e c le garanzie di fruibilità per le famiglie, compresa la previsione di esenzioni e riduzioni rivolte alle famiglie con redditi bassi;
f) Le modalità di erogazione dei servizi di cui alle precedenti lettere per soddisfare i bisogni delle persone con disabilità.
3. Gli standard sono declinati territorialmente e trovano attuazione per il tramite dei Piani territoriali per la famiglia di cui all’articolo 3 della presente Legge.

Art.3
(Piani territoriali per le famiglie)
1. Ai fini del coordinamento delle politiche regionali e locali di sostegno alle famiglie, dell’armonizzazione dei servizi erogati tra le diverse aree territoriali, dell’attuazione a livello territoriale delle linee programmatiche regionali e della quantificazione delle risorse necessarie, la Regione assicura la programmazione degli interventi mediante il coinvolgimento diretto degli Enti locali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli Enti locali della regione, attraverso gli Ambiti territoriali, con il supporto dell’Agenzia di cui Capo II, elaborano il Piano territoriale per le famiglie, mutuando le procedure previste per l’adozione dei Piani di Zona, di cui all’articolo 24 della Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
3. Il Piano territoriale per le famiglie viene elaborato da ogni singolo Ambito territoriale, così come definito dall’articolo 17 della legge regionale 6/2006, con il coinvolgimento degli Istituti scolastici, delle Aziende sanitarie, degli enti del Terzo Settore e delle categorie economiche e sociali.
4. Il Piano definisce in particolare, per ogni Ambito territoriale:
a) l’analisi dei bisogni;
b) la mappatura e le modalità organizzative dei servizi pubblici e privati esistenti, con particolare riferimento a quelli accreditati e la mappatura dei sistemi di welfare aziendale e territoriale presenti;
c) gli obiettivi da raggiungere al fine di garantire gli standard qualitativi e quantitativi di cui all’art.2;
d) le azioni, gli interventi e i servizi da attivare o implementare al fine di raggiungere gli obiettivi di cui alla lettera c) del presente articolo;
c) la quantificazione delle risorse necessarie;
d) il cronoprogramma;
g) gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione.
5. Il Piano territoriale comprende e valorizza i Piani comunali per la famiglia definiti dai Comuni del territorio.
6. Il Piano territoriale privilegia azioni volte alla co-programmazione e co-progettazione così come definite all’articolo 55 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106.)
7. Il piano è trasmesso alla Direzione competente in materia di famiglia e alle altre Direzioni centrali interessate al fine della predisposizione della programmazione di cui articolo 3 della legge regionale 22/2021.
8. La regione assicura agli Ambiti le risorse finanziare necessarie ad incrementare la dotazione organica volta a gestire la predisposizione dei Piani territoriali di cui al presente articolo.

CAPO II
Agenzia per le famiglie, la natalità e l’attrattività del Friuli Venezia Giulia
Art. 4
(Agenzia per le famiglie, la natalità e l’attrattività del Friuli Venezia Giulia)
1. È istituita l’Agenzia per le famiglie, la natalità e l’attrattività, di seguito denominata Agenzia, quale ente pubblico non economico funzionale della Regione, avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione, al fine di garantire ed efficientare il carattere intersettoriale delle politiche regionali in materia di sostegno alle famiglie, alla natalità e all’attrattività.
2. L’Agenzia assicura compiti di carattere tecnico specialistico per la realizzazione degli obiettivi di governo in materia di promozione del benessere familiare, della natalità e dell’attrattività di nuovi nuclei familiari sul territorio regionale, in armonia con le azioni già in essere a sostegno del Sistema integrato delle politiche familiari di cui all’articolo 2 della Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell’autonomia dei giovani e delle pari opportunità.). L’Agenzia assicura attività di studio e approfondimento con funzioni propositive e consultive nei confronti della Giunta regionale, fornendo altresì supporto al sistema degli enti locali.
3. L’Agenzia ha sede legale a Trieste e può articolarsi con sedi operative sul territorio regionale.

Art. 5
(Funzioni della Regione)
1. La Regione, nei confronti dell’Agenzia, esercita le seguenti funzioni:
a) nomina gli organi;
b) definisce l’assetto organizzativo, nonché la dotazione organica suddivisa per categorie e profili professionali;
c) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;
d) esercita attività di vigilanza e controllo;
e) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione.
3. La Regione può, con specifici atti, delegare all’Agenzia funzioni in materia di erogazione e gestione di contributi, di accreditamento e di rilascio di certificazioni, anche al fine di alleggerire il lavoro degli Enti Locali.

Art. 6
(Competenze dell’Agenzia)
1. L’Agenzia, in armonia con quanto disciplinato al comma 2 dell’articolo 4, anche in sinergia con altri Enti regionali, opera come ente di supporto alla Regione nella programmazione, progettazione, e valutazione delle politiche e delle misure di sostegno alla natalità, destinate ad aumentare la qualità della vita delle famiglie residenti in Friuli Venezia Giulia, a garantire una migliore conciliazione fra compiti di cura e attività lavorativa, e in generale volte a favorire la costruzione di un tessuto sociale attrattivo.
2. In particolare l’Agenzia:
a) supporta la Regione nell’attuazione delle politiche per le finalità di cui all’articolo 1 della presente legge;
b) supporta la Regione nella definizione degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi, di cui all’articolo 2, da assicurare in ogni Ambito territoriale;
c) supporta gli Ambiti territoriali e i Comuni che li compongono nella predisposizione dei Piani territoriali per le famiglie di cui all’articolo 3 della presente legge;
d) supporta il sistema degli Enti Locali e gli Ambiti territoriali nell’attuazione dei Piani territoriali per le famiglie e nelle procedure volte alla programmazione, gestione ed erogazione di servizi socioeducativi e di supporto alla famiglia;
e) supporta i soggetti interessati ai fini dell’ottenimento delle certificazioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente;
f) attua, previa autorizzazione dell’Amministrazione regionale, progetti in collaborazione con altre regioni;
g) svolge attività di monitoraggio delle leggi, dei provvedimenti, degli investimenti e delle politiche di settore.

Art. 7
(Organi)
1. Sono organi dell’Agenzia:
a) il Direttore generale;
b) il Revisore unico dei conti.

Art. 8
(Direttore Generale)
1. Il Direttore generale, nominato dalla Giunta regionale con le modalità e i criteri previsti per i Direttori centrali dell’Amministrazione regionale, ha la rappresentanza legale dell’Agenzia ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e della gestione dell’Agenzia.
2. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) adotta il bilancio annuale e pluriennale di previsione e il rendiconto generale, entro il 25 settembre di ogni anno;
b) adotta il Piano strategico di durata triennale e il Piano operativo annuale dell’Agenzia sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale e redige la relazione sulla gestione;
c) ha la rappresentanza in giudizio dell’Agenzia con facoltà di conciliare e transigere;
d) adotta il regolamento concernente l’ordinamento, l’assetto organizzativo, il funzionamento dell’Agenzia;
e) dirige la struttura, ne assicura la funzionalità e garantisce la realizzazione del Piano strategico assumendo le conseguenti iniziative;
f) provvede alla gestione del personale e alla stipula dei contratti individuali di lavoro;
g) trasmette gli atti soggetti al controllo alla Direzione generale che provvede al successivo loro inoltro alla Giunta regionale.

Art. 9
(Revisore unico dei conti)
1. Il Revisore unico dei conti esercita funzioni di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:
a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
b) esprime parere sul bilancio di previsione annuale e pluriennale;
c) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale.
2. Il Revisore unico dei conti resta in carica cinque anni dalla data del provvedimento di nomina.
3. Il Revisore unico dei conti e il revisore supplente sono nominati con decreto del Presidente della Regione tra soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati).
4. La Giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente ai sensi della normativa regionale vigente.

Art. 10
(Personale)
1. Il personale dell’Agenzia appartiene al ruolo unico regionale.
2. L’Agenzia può servirsi di personale del Comparto unico in distacco ai sensi dell’articolo 28, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale) nonché, qualora la realizzazione di particolari attività implichi la necessità, per periodi di tempo limitato, di reperire risorse professionali specifiche, l’Agenzia può ricorrere a consulenze professionali, a collaborazioni esterne, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero ad altre forme di lavoro flessibile, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

Art. 11
(Dotazioni finanziarie)
1. Costituisce fonte di finanziamento dell’Agenzia la quota annuale per le spese di funzionamento e attività, determinata in sede di approvazione della legge di bilancio regionale.
2. Possono inoltre essere fonti di finanziamento:
a) i proventi derivanti dalla gestione delle proprie attività;
b) gli ulteriori finanziamenti previsti dalla Regione;
c) i finanziamenti dell’Unione europea, dello Stato nonché di altri organismi nazionali e internazionali e istituzioni pubbliche per la realizzazione di progetti specifici nell’ambito delle materie di competenza;
d) eventuali altre entrate.

CAPO III
Servizi territoriali
Art. 12
(Piano straordinario 0-6)
1. Al fine di migliorare la conciliazione tra impegni di cura e di lavoro dei cittadini e delle cittadine di ogni Ambito territoriale, di aumentare il tasso di occupazione femminile, di promuovere la parità tra uomo e donna e di garantire contesti educativi e di socialità ai bambini e alle bambine nella fascia zero – sei anni, la Regione istituisce un fondo straordinario per sostenere l’attivazione di nuovi servizi per la prima infanzia e il potenziamento di quelli esistenti.
2. Possono accedere al fondo i Comuni, in forma singola o associata, gli Ambiti territoriali, i Consorzi di sviluppo economico locale e i soggetti del Terzo Settore.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere delle commissioni competenti, sono stabiliti i criteri per l’accesso al fondo, le iniziative finanziabili e le modalità di rendicontazione.

Art. 13
(Servizi prima infanzia – consorzi industriali)
1. Nelle more della definizione degli standard di cui all’articolo 2 e della predisposizione dei piani territoriali di cui all’articolo 3, al fine di aumentare l’attrattività del sistema industriale regionale, migliorare la conciliazione tra impegni di cura e di lavoro del personale dipendente, aumentare il tasso di occupazione femminile, la Regione promuove e sostiene la realizzazione di servizi dedicati alla prima infanzia, con particolare riguardo a quelli che organizzano il loro servizio prevedendo forme di flessibilità orarie in armonia con i tempi di lavoro delle aziende del territorio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a concedere contributi ai Consorzi di sviluppo economico locale di cui all’articolo 62 della Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali) a parziale copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione, ammodernamento, gestione di servizi dedicati alla prima infanzia.

Art. 14
(Servizi di integrazione orario scolastico)
1. Nelle more della definizione degli standard di cui all’articolo 2 e della predisposizione dei piani territoriali di cui all’articolo 3, al fine assicurare la maggiore diffusione dei servizi di supporto alle famiglie in orario pre e post scolastico su tutto il territorio regionale, la Regione, oltre ad assicurare i finanziamenti di cui all’articolo 41 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale), sostiene l’attivazione di servizi di integrazione dell’orario scolastico nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado situate sul territorio regionale.
2. Sono beneficiari dei contributi di cui al comma 1 i Comuni della regione non destinatari del finanziamento di cui all’art. 41 della legge regionale 13/2018 che intendano attivare servizi volti ad integrare l’orario scolastico nei plessi ospitanti scuole dell’infanzia, primarie o secondarie di primo grado ricadenti sul proprio territorio.

Art. 15
(Supporto nei periodi di sospensione dell’attività didattica)
1. Nelle more della definizione degli standard di cui all’articolo 2 e della predisposizione dei piani territoriali di cui all’articolo 3, al fine di garantire la continuità del supporto alle famiglie e di favorire la conciliazione tra vita familiare e lavorativa dei genitori, la Regione promuove e sostiene, mediante specifiche risorse e interventi, l’organizzazione di servizi educativi, ricreativi e di socializzazione per i minori frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, nel periodo di sospensione dell’attività didattica ordinaria, inclusi centri estivi e attività assimilabili, con particolare attenzione ai nuclei familiari in cui entrambi i genitori o il genitore unico siano occupati.
2. I Comuni della Regione, in forma singola o associata o gli Ambiti territoriali, anche in collaborazione con gli Enti del Terzo settore, con le Aziende del territorio o con i Consorzi di sviluppo economico locale, assicurano una adeguata offerta di servizi educativi, ricreativi e di socializzazione.
3. La Regione, per concorrere agli oneri derivanti dalle attività del presente articolo sostiene, con finanziamenti dedicati, i Comuni in forma singola o associata, gli Ambiti territoriali, le realtà del Terzo settore, anche per il tramite dei progetti di cui all’articolo 13 della Legge regionale 22/2021, i Consorzi di sviluppo economico locale e le Aziende del territorio nella realizzazione dei servizi di cui al comma 2.

Art.16
(Esenzioni e riduzioni per famiglie con basso ISEE)
1. Al fine di concorrere a contenere l’impatto finanziario derivante dalle minori entrate nei bilanci degli Enti locali che garantiscono l’applicazione di tariffe agevolate oppure esenzioni a favore dei nuclei familiari con basso Isee per la fruizione dei servizi scolastici a domanda individuale, e dei servizi dedicati alle famiglie, la Regione istituisce un fondo per il ristoro delle relative minori entrate.
2. Con Delibera della Giunta Regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti, vengono definite annualmente le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 1.

Art. 17
(Banche del tempo)
1. La Regione, riconoscendo il tempo quale risorsa essenziale per le famiglie, per la qualità della vita e per il benessere delle stesse e dei loro singoli componenti nelle varie fasi della vita, promuove e sostiene la costituzione delle banche del tempo di cui all’articolo 28 della Legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e di cui alla lettera w) comma 1, articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) in raccordo con qualsiasi altra iniziativa intrapresa in applicazione del comma 2, articolo 53 della legge regionale 31 marzo 2006, n.6, quali strumenti per favorire lo scambio di servizi di vicinato, con particolare riguardo ai servizi volti a facilitare la conciliazione tra i tempi di lavoro e cura familiare.
2. I Comuni della regione possono mettere a disposizione delle banche del tempo beni mobili e immobili in comodato gratuito.
3. La Regione è autorizzata a sostenere l’avvio e il funzionamento delle stesse, per il tramite dei Comuni in forma singola o associata.

Art. 18
(Centri per le famiglie)
1. In ogni Ambito territoriale, i Comuni, in forma singola o associata, si dotano di almeno un Centro per le famiglie.
2. I Centri di cui al comma 1 costituiscono un presidio territoriale multifunzionale, deputato alla promozione del benessere familiare e della natalità, attraverso l’offerta di:
a) servizi di informazione e orientamento sulle risorse e le opportunità disponibili a livello regionale, nazionale ed europeo in materia di famiglia, genitorialità, servizi educativi, sanitari, sociali, culturali e ricreativi;
b) consulenza e supporto psicologico, pedagogico, legale ed economico, volti a prevenire e affrontare le difficoltà familiari, prevenire l’istituzionalizzazione di situazioni a rischio, promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e sostenere la genitorialità;
c) attività formative e laboratoriali sui temi della genitorialità consapevole, dell’educazione dei figli, delle relazioni familiari e del benessere relazionale;
d) spazi di incontro e socializzazione per famiglie, al fine di favorire lo scambio di esperienze, la creazione di reti di supporto reciproco e l’integrazione sociale.
3. I Centri di cui al comma 1 lavorano in raccordo con i Consultori familiari e altri servizi assimilabili già esistenti sui territori.
4. I Centri possono essere gestiti in forma diretta dagli Ambiti territoriali o dai Comuni ricompresi nell’Ambito stesso, in forma singola o associata, o mediante affidamento a idonei soggetti del Terzo Settore.
5. La Regione, con apposita delibera di Giunta, disciplina i requisiti organizzativi dei Centri.
6. L’obbligo di dotarsi dei centri di cui al presente articolo non trova applicazione qualora nel territorio di riferimento sia già attivo il servizio di cui all’articolo 5 della legge regionale 22/2021.

CAPO IV
Ulteriori interventi in materia di famiglie e natalità
Art. 19
(Integrazione congedo parentale)
1. L’Amministrazione regionale, nelle more dell’implementazione dei posti disponibili nei servizi per la prima infanzia, al fine di promuovere la natalità e contribuire all’integrazione al reddito dei genitori che intendano usufruire del congedo parentale facoltativo, anche in ragione delle disparità di trattamento previste dai trattamenti economici normativi dei diversi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dai Contratti Integrativi Aziendali, è autorizzata ad introdurre una misura volta ad assicurare un contributo integrativo al reddito dal termine del periodo di astensione lavorativa obbligatoria fino al compimento del dodicesimo mese di ogni figlio.
2. Sono beneficiari della misura di cui al comma 1 i genitori lavoratori e lavoratrici dipendenti residenti in Friuli Venezia Giulia che abbiano optato per il congedo parentale al termine del periodo di astensione obbligatoria, così come disciplinato dagli articoli da 16 a 20 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.), e che siano in possesso di un ISEE pari o inferiore a 35.000 euro. Sono altresì beneficiari della misura di cui al comma 1 i genitori lavoratori o lavoratrici autonome residenti in Friuli Venezia Giulia che abbiano esaurito il periodo massimo indennizzabile da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, così come disciplinato dagli articoli da 66 a 68 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e che siano in possesso di un ISEE pari o inferiore a 35.000 euro.
3. Il contributo di cui al comma 1 deve essere fruito alternativamente da un unico genitore.
4. L’Amministrazione regionale eroga mensilmente il contributo di cui al comma 1 fino al raggiungimento del 100% dell’indennità netta erogata dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il periodo oggetto di astensione obbligatoria fino ad un massimo di 1.200 euro mensili.
5. Il contributo concesso in ragione di quanto disposto dal comma 1, è erogato anche nel caso di adozione, per un massimo di sette mensilità.
6. Con regolamento regionale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e i criteri e condizioni per l’ottenimento e revoca della misura.

Art. 20
(Modifiche alla Dote Famiglia)
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell’autonomia dei giovani e delle pari opportunità), è aggiunto il seguente:
<<6 bis. Il regolamento di cui al comma 5 può prevedere l’erogazione di un anticipo, nella misura massima del 70 per cento dell’importo massimo concedibile, per i richiedenti in possesso di un ISEE inferiore o uguale a 15.000 euro. Il medesimo regolamento stabilirà le modalità di rendicontazione e eventuale restituzione delle somme erogate in via anticipata. 6 ter. Il regolamento di cui al comma 5 prevede un potenziamento dell’intensità della misura per i titolari di attestazione ISEE uguale o inferiore a euro 15.000>>

Art. 21
(Benvenuti in FVG)
1. Al fine di attrarre nuovi nuclei familiari, in cui almeno uno dei componenti sia titolare di redditi da lavoro, sostenere l’insediamento e la stabilizzazione di nuovi nuclei familiari e promuovere un ambiente accogliente e favorevole alla loro permanenza nel territorio regionale, è istituita la Carta “Benvenuti in FVG” quale strumento di accesso semplificato e prioritario a un paniere di servizi, agevolazioni e opportunità, destinato ai nuclei familiari che trasferiscono la propria residenza anagrafica nel territorio regionale.
2. Beneficiari della Carta sono i nuclei familiari composti da almeno due persone, di cui almeno un genitore e un figlio minore o in attesa di nascita, che stabiliscono la propria residenza anagrafica in un Comune della Regione in possesso di attestazione ISEE inferiore o uguale a Euro 35.000. La Regione, con apposito regolamento, prevede ulteriori criteri di accesso e fasce di premialità in base al numero di figli o ad altre condizioni specifiche nonché ogni altro elemento utile ai fini del presente articolo.
3. La Carta ha una validità di ventiquattro mesi dal momento del rilascio e sostituisce la Carta famiglia di cui all’articolo 6 della Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell’autonomia dei giovani e delle pari opportunità) per l’accesso alle misure previste dalle leggi di settore.

Art. 22
(Agevolazione famiglie numerose)
1. Al fine sostenere i nuclei familiari con almeno tre minori a carico, nel reperimento di adeguate soluzioni alloggiative compatibili con la numerosità del nucleo stesso, la Regione assicura l’accesso alle misure di cui all’articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), derogando a quanto disposto alla lettera d), comma 1, articolo 29 della legge regionale 1/2016 a condizione che il nucleo beneficiario, entro dodici mesi dalla presentazione della domanda per l’ottenimento del contributo, risulti proprietario del solo immobile per cui è stato richiesto il contributo stesso.
2 Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione prevede che il contributo possa essere concesso senza alcun riferimento a limiti massimi di costi dell’iniziativa di acquisto e senza che siano previsti limiti massimi di superficie catastale purché l’unità immobiliare non sia classificata nelle categorie A/8, A/9 e A/10.

Art. 23
(Assegno prima infanzia FVG)
1. La Regione contribuisce al sostegno delle famiglie mediante l’erogazione di una prestazione economica, denominata Assegno prima infanzia FVG, per famiglie con figli di età compresa fra zero e tre anni.
2. Sono destinatari dell’assegno di cui al comma 1 i nuclei familiari titolari di Carta Famiglia di cui all’articolo 6 della LR 22/2021 o della carta Benvenuti in FVG di cui all’articolo 16 della presente legge all’interno dei quali siano presenti minori con un’età compresa tra zero e tre anni.
3. L’assegno regionale per i figli ammonta a 200,00 euro mensili per singolo figlio ed è cumulabile con le altre misure regionali e nazionali vigenti.
4. L’assegno regionale viene integrato con un contributo aggiuntivo nel periodo in cui il padre usufruisce del congedo parentale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche, per un periodo minimo di due mesi continuativi.
5. Con regolamento regionale sono determinate le modalità di presentazione della domanda, le modalità di erogazione dell’assegno e la quantificazione del contributo aggiuntivo.

Art. 24
(Agevolazioni fiscali under 35)
1. A decorrere dal periodo d’imposta 2026, i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a 35.000 euro ed età non superiore a 35 anni, sono esentati dal pagamento dell’addizionale regionale all’IRPEF di cui al combinato disposto dell’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 28, commi 1 e 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011.

Art. 25
(Premialità alle aziende per progetti di welfare)
1. Al fine di aumentare l’attuale dotazione territoriale di servizi per le famiglie, di aumentare l’attrattività del sistema industriale regionale, di migliorare la conciliazione tra impegni di cura e di lavoro del personale dipendente, di aumentare il tasso di occupazione femminile, e di promuovere la parità tra uomo e donna, la Regione promuove e sostiene i Consorzi industriali e le aziende della Regione nella realizzazione di servizi di conciliazione e di sistemi di welfare aziendale.
2. La Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di incentivare l’attivazione di servizi di cui al comma 1, inserisce, nei bandi per i contributi e incentivi a favore delle imprese del territorio, punteggi premianti a favore dei Consorzi e delle aziende che attivano progetti di welfare destinati ai loro dipendenti con figli.

Art. 26
(Indicatore della Situazione Economica Familiare Regionale)
1. La Regione istituisce l’indicatore ISEFR – Indicatore della Situazione Economica Familiare Regionale da utilizzare, in sostituzione dell’indicatore di cui al di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE), per l’accesso ai benefici erogati dalla Regione.
2. La Regione, con il supporto dell’Agenzia di cui al Capo II, individua ed aggiorna periodicamente le modalità di formazione e calcolo dell’indicatore ISEFR.
3. L’adozione del nuovo indicatore ISEFR comporta la revisione nei parametri di accesso a tutte i benefici regionali.

CAPO V
Disposizioni finali
Art. 27
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in termini di azioni e interventi di promozione del benessere familiare, della natalità e dell’attrattività di nuovi nuclei familiari sul territorio regionale.
2. La Giunta regionale, avvalendosi dell’Agenzia di cui al Capo II, predispone un piano generale di monitoraggio da inviare per le rispettive competenze alle Direzioni centrali coinvolte.
3. L’Agenzia di cui al Capo II, sulla base dei monitoraggi delle singole Direzioni, predispone, con cadenza triennale, entro il mese di febbraio dell’anno successivo al triennio di riferimento, una relazione informativa per il Consiglio regionale. La relazione, in particolare, documenta:
a) lo stato di attuazione della Legge con evidenza per ambito di azione degli interventi realizzati e avviati;
b) le eventuali criticità emerse in sede di programmazione degli interventi e il grado di coordinamento e integrazione raggiunti.
4. La relazione prevista al comma 3 è resa pubblica, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l’esame, in particolare, mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale.

Art. 28
(Bando unico)
1. Per l’erogazione dei contributi e agevolazioni previsti agli articoli 13,14,15 e 17 della presente legge, la Giunta regionale provvede ad emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un bando unico.
2. Il Bando di cui al comma 1 deve prevedere almeno:
a) intensità e modalità di calcolo del contributo;
b) spese ammissibili;
c) termini e modalità per la presentazione delle domande;
d) termini e modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi.
3. Il bando di cui al comma 1 è sottoposto al parere preventivo delle commissioni consiliari competenti.

Art. 29
(Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dal Capo II è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2026 a valere sulla Missione n.12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma n.5 (Interventi per le famiglie) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025 – 2027.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma n. 3 (Altri fondi) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025 – 2027.
3. Per le finalità previste dall’articolo 12 è autorizzata la spesa complessiva di 60.000.000 euro suddivisa in ragione di 30.000.000 euro per l’anno 2026 e di 30.000.000 euro per l’anno 2027 a valere sulla Missione n.12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma n.5 (Interventi per le famiglie) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025 – 2027.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma n. 3 (Altri fondi) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025 – 2027
5. Per le finalità previste dall’articolo 13 è autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000 euro suddivisa in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a valere sulla Missione n.12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma n.1 (Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025 – 2027.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma n. 3 (Altri fondi) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025 – 2027.
7. Per le finalità previste dall’articolo 14 è autorizzata la spesa complessiva di 2.000.000 euro suddivisa in ragione di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a valere sulla Missione n.12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma n.5 (Interventi per le famiglie) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025 – 2027.
8. Agli oneri derivanti dal comma 7 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma n. 3 (Altri fondi) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025 – 2027.
9. Per le finalità previste dall’articolo 15 è autorizzata la spesa complessiva di 2.000.000 euro suddivisa in ragione di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a valere sulla Missione n.12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma n.5 (Interventi per le famiglie) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025 – 2027.
10. Agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma n. 3 (Altri fondi) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025 – 2027.
11. Per le finalità previste dall’articolo 16 è autorizzata la spesa complessiva di 6.000.000 euro suddivisa in ragione di 3.000.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a valere sulla Missione n.12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma n.5 (Interventi per le famiglie) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025 – 2027.
12. Agli oneri derivanti dal comma 11 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma n. 3 (Altri fondi) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025 – 2027.
13. Per le finalità previste dall’articolo 17 è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a valere sulla Missione n.12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma n.1 (Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025 – 2027.
14. Agli oneri derivanti dal comma 13 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma n. 3 (Altri fondi) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025 – 2027.
15. Per le finalità previste dall’articolo 19 è autorizzata la spesa complessiva di 16.000.000 euro suddivisa in ragione di 8.000.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a valere sulla Missione n.12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma n.5 (Interventi per le famiglie) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025 – 2027.
16. Agli oneri derivanti dal comma 15 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma n. 3 (Altri fondi) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025 – 2027.
17. Per le finalità previste dall’articolo 20 si provvede a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025 – 2027.
18. Per le finalità previste dall’articolo 22 si provvede a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) – Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) – Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025 – 2027.
19. Per le finalità previste dall’articolo 23 è autorizzata la spesa complessiva di 96.960.000 euro suddivisa in ragione di 48.960.000 euro per l’anno 2026 e di 48.000.000 euro per l’anno 2027 a valere sulla Missione n.12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma n.5 (Interventi per le famiglie) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025 – 2027.
20. Agli oneri derivanti dal comma 19 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma n. 3 (Altri fondi) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025 – 2027.
21. In relazione a quanto disposto all’articolo 24 sono previste minori entrate per 30.000.0000 euro complessivi per il biennio 2026-2027, in ragione di 15.000.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sul capitolo 81 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2025-2027, e minori spese per 30.000.0000 euro complessivi per il biennio 2026-2027, in ragione di 15.000.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma n. 3 (Altri fondi) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025 – 2027.

3989 - CEL Relazione PDL nuovo welfare fvg per le famiglie