MOZIONE

OGGETTO: Tutela dei diritti ed in particolare del diritto alla salute delle persone detenute nella regione FVG

Il Consiglio regionale,

Visto l’articolo 32 della Costituzione italiana: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti” ;
Vista la legge n. 833 del 1978 che all’articolo 1 sancisce che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale”;
Vista la Legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 230 “Regolamento di esecuzione che prevede la serie di adempimenti necessari per la tutela della salute delle persone ristrette”;
Visto il Decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, “Riordino della medicina penitenziaria” tramite la quale si sanciva che “i detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali”;
Visto il Decreto del Presidente del Coniglio dei Ministri del 1 aprile 2008, “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”;
Visto il Decreto Legislativo 23 dicembre 2010, n. 274 “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria”.

IMPEGNA LA GIUNTA

– Ad attuare da subito una fase sperimentale propedeutica all’effettiva e completa applicazione della riforma sanitaria penitenziaria, in attesa della prevista acquisizione da parte della Regione delle competenze in materia sanitaria presso i cinque istituti penitenziari della regione;
– A ridefinire finalità e composizione della Commissione consultiva regionale sul disadattamento, disagio sociale e devianza istituita con la LR 8 del 2001, e attualmente non attiva. La legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 “Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali”, prevede l’istituzione, presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali della "Commissione regionale per il disadattamento e la devianza", avente come scopo il coordinamento e la programmazione degli interventi di rispettiva competenza, a livello regionale e locale, del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile, della Regione e degli Enti locali, nel campo della prevenzione della devianza nonché degli interventi nell'area penale minorile e per adulti (la Commissione regionale svolge altresì il coordinamento delle sottocommissioni "Adulti" e "Minori", istituite con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia);
– Ad istituire la figura del garante regionale per le persone private della libertà personale e ristrette presso gli Istituti penitenziari, oltre che presso i locali di detenzione della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri presenti nel territorio regionale. Tale figura, riconosciuta dall’Ordinamento Penitenziario, è presente in 22 paesi dell'Unione europea e nella Confederazione Elvetica ed in diverse regioni italiane (Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia,Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta) ed è stata già istituita dal Comune di Udine, dal Comune di Trieste e dalla Provincia di Gorizia.

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