MOZIONE

OGGETTO: legge 170 disturbi specifici di apprendimento

Il Consiglio regionale,

Vista la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” ed in particolare:
•    l’art. 3 comma 1che prevede che “la diagnosi dei DSA sia effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente”;
•    l’art 8 che dispone “Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa”;
Tenuto conto del documento istruttorio predisposto dal Comitato tecnico-scientifico istituito con decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 14 dicembre 2010 ai sensi dell’art. 7, comma 3 della citata legge dell’8 ottobre 2010, n. 170;
Visto il Decreto Ministeriale del 21 luglio 2011 e le allegate Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento che prescrivono l’uso di didattica individualizzata e personalizzata, con forme flessibili di lavoro scolastico e l’eventuale utilizzo di strumenti dispensativi e compensativi;
Visto l’accordo Stato Regioni del 24/7/2012 recante “indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei DSA”, ed in particolare l’articolo 1 comma 4 che chiede alle Regioni di garantire che le certificazioni vengano rilasciate in tempi utili per l’attivazione delle misure didattiche;
Visto il Decreto Ministeriale del 17 aprile 2013 dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministro della Salute che:
1.    Approva le Linee Guida per la predisposizione dei Protocolli Regionali per l’Individuazione precoce di casi sospetti di DSA;
2.    Prescrive alle Regioni di stipulare entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto i Protocolli Regionali con gli Uffici Scolastici Regionali per lo svolgimento di attività connesse all’individuazione precoce di casi sospetti di DSA, sulla base delle Linee Guida di cui al comma 1 per quanto riguarda:
•    ruolo e competenze delle diverse istituzioni e professionalità coinvolte nelle attività di formazione e nella realizzazione del progetto (individuazione precoce ed interventi di potenziamento);
•    modalità e tempi dell’attività di rilevazione, con l’eventuale indicazione di procedure e/o strumenti riconosciuti efficaci;
•    modalità di collaborazione tra le scuole e i servizi sanitari, comprese le modalità di comunicazione (in caso di avvio di un percorso diagnostico) dei dati rilevati nel corso delle attività di individuazione precoce;
Rilevato che circa il 3-5% della popolazione scolastica presenta un DSA e che pertanto su 100.000 alunni circa 3.000-5.000 necessitano di intervento multidisciplinare ai fini diagnostici e riabilitativi e ai fini della predisposizione del progetto educativo personalizzato.
IMPEGNA LA GIUNTA
•    a promuovere iniziative di informazione e di sensibilizzazione sulle problematiche dei soggetti con DSA rivolte, in particolare, alle famiglie, alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, al sistema di istruzione e formazione professionale regionale, al mondo del lavoro, agli operatori sanitari e sociali, all’associazionismo;
•    a prevedere, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico regionale e con il sistema di istruzione e formazione professionale regionale, l'attivazione di iniziative formative rivolte al personale docente, per fornire adeguati strumenti di osservazione per l’ individuazione precoce dei DSA e consentire l'adozione di percorsi didattici specifici, nonché il monitoraggio dei DSA, e l’invio appropriato al Servizio Sanitario Regionale successivo all’adozione degli specifici percorsi didattici di potenziamento (quindi di una popolazione pari al 3-5% della popolazione scolastica, a fronte del dato relativo ad una popolazione pari a circa il 17.5 % degli alunni della scuola primaria che possono presentare difficoltà aspecifiche di apprendimento che devono trovare risposta esclusivamente all’interno dei percorsi didattici scolastici);
•    a sostenere le attività diagnostiche e riabilitative rivolte ai soggetti con DSA attraverso:
a)    l’adozione delle misure necessarie per consentire ai servizi sanitari pubblici preposti alla diagnosi e cura dei DSA (Rete dei Servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza) di rispondere in tempi adeguati alle richieste di valutazione e certificazione per gli alunni che, a seguito dell’intervento scolastico di potenziamento, continuano a presentare difficoltà di apprendimento che possono rivelarsi DSA;
b)    l'organizzazione di percorsi di formazione e aggiornamento dei pediatri e degli operatori sanitari preposti all’individuazione dei segnali precoci di rischio di DSA quali ritardi del linguaggio o disturbi della comunicazione;
c)    la predisposizione di iniziative volte a favorire l'individuazione precoce, la segnalazione e il monitoraggio dei DSA anche attraverso la stipula di un Protocollo Regionale per l’individuazione di casi sospetti di DSA nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria in collaborazione tra Assessorato alla Salute e Protezione Sociale, Assessorato all’Istruzione, Formazione Università e Ricerca e Politiche del Lavoro e Ufficio Scolastico Regionale;
•    a garantire pari opportunità ai soggetti con DSA, sia nei bandi di concorso, sia durante lo svolgimento delle prove concorsuali, anche mediante l'utilizzo di strumenti adeguati alle necessità dei soggetti con DSA.

CREMASCHI CODEGA DA GIAU ZECCHINON PUSTETTO EDERA

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